Mobilità e legge 104:
attenzione alla corretta applicazione
Lucio Ficara, La
Tecnica della Scuola 27.6.2014
Non sempre
l'applicazione delle disposizioni della OM sulla mobilità è omogenea
sul territorio nazionale. Alle volte gli stessi uffici degli ATP non
conoscono la normativa in modo completo ed esaustivo.
A volte l’eccesso di zelo, lo spaccare un capello in quattro fa
commettere errori imperdonabili che con un pizzico di elasticità e
buon senso si potrebbero evitare. Stiamo parlando dell’opera di
infaticabili funzionari di un Ambito Territoriale di una certa
importanza, che hanno deciso di non convalidare, per quanto riguarda
la domanda di mobilità 2014-2015 di un’insegnante, una richiesta di
precedenza ai sensi dell’art.7 punto V del CCNI del 26 febbraio
2014.
Non sarebbe la prima volta che tali funzionari prendono un abbaglio
di carattere normativo e contrattuale. Infatti in un altro caso di
mobilità la dirigenza dello stesso ATP di cui parliamo aveva
dimostrato di ignorare totalmente l’esistenza della tabella sulla
continuità didattica nella mobilità d’ufficio presente alla nota 5
bis del contratto di mobilità e non ne sapeva dare spiegazione della
sua applicazione al ricorrente.
Per tali funzionari e dirigenti di questo ufficio scolastico nella
mobilità d’ufficio o a domanda condizionata la continuità didattica
spetta a partire dal terzo anno di titolarità e non per ogni anno di
servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza
soluzione di continuità.
Si tratta di errori fatti assolutamente in buona fede, ma che
possono comportare disagi notevoli per gli insegnanti aspiranti ad
una corretta e giusta mobilità. Questo stesso ufficio scolastico con
leggerezza considera non valida la richiesta di precedenza di una
docente che assiste in via esclusiva e continuativa la propria madre
che gode della legge 104 art.3 comma 3 e che quindi versa in uno
stato di assoluta gravità. Non stiamo parlando di non riconoscere un
Master o corso di perfezionamento o anche la continuità di due anni
di chi si muove a domanda condizionata, ma di qualcosa di molto più
delicato.
La docente in questione, omettendo di scrivere di essere “ figlia
referente unica” dichiara quanto segue:
- 11. che
la propria madre art.3 comma 3 legge 104/92 è vedova
- 12. di essere
l'unica figlia a convivere con la madre che assiste in via esclusiva
e continuativa come previsto dagli artt. 19 e 20 della legge 53/2000
- 13. di essere
l'unica figlia che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico
in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso
retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario
ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
Queste tre
condizioni per molti esperti di normativa scolastica e sindacalisti
implicano in senso stretto che la docente in questione è figlia
“referente unica”. Ma l’ufficio si ostina a dire che mancando il
termine “referente unica” la precedenza non può essere convalidata.
Ma dove sta scritto questa enormità? Non è scritto da nessuna parte
del CCNI che omettere la dizione “referente unico” determina la non
convalida dell’art.33 comma 5 e 7 della legge 104.
Nel contratto è scritta un’altra cosa che conferma la validità della
precedenza : “In assenza anche di una sola delle suddette condizioni
per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di
coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale
prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle
operazioni di mobilità annuale”.
Ma nel caso specifico la docente ha diritto alla convalida perché la
madre è vedova e l’unica figlia che convive nella stessa abitazione
con la mamma ammalata è proprio la stessa docente. Adesso la parola
potrebbe passare al giudice del lavoro che metterà chiarezza su
quello che sembra un caso di eccesso di zelo di un’Amministrazione
poco incline all’interpretazione del contratto sulla mobilità. Non
mancheremo di seguire da vicino questa vicenda in modo da capire se
l’omissione di un termine come quello di “referente unico” è motivo
sufficiente per rendere non valida una precedenza nonostante
esistano tutte le condizioni previste all’art.7 punto V del CCNI
sulla mobilità, per renderla pienamente valida.