Quali servizi si valutano |
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Sono valutati i servizi nelle scuole statali, paritarie
e non paritarie e nella formazione professionale
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I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso
modo di quelli nelle scuole statali a partire dal
1/9/2000 (naturalmente solo dall'anno in cui la scuola
ha ottenuto la parità).
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I servizi nella formazione professionale si valutano
solo se svolti nei corsi accreditati dalle Regioni per
garantire l'assolvimento dell'obbligo (a partire dal
2008/09) e se riconducibili alle classi di concorso
indicate nella tabella di corrispondenza previste
dall'intesa
del
16/12/2010 relativa ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP). Per gli anni precedenti
si fa riferimento agli Assi culturali previsti dal DM
139/07.
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Regole generali per la
valutabilità dei servizi |
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Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se
parzialmente.
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Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non
interrompono l'anzianità di servizio (servizio militare
e assimilati, mandato amministrativo, dottorato, congedi
parentali, sciopero ecc.).
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Si valutano anche i periodi di servizio giuridico
determinati da sentenze o da procedure conciliative.
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I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE
sono valutabili come quelli nelle scuole statali.
NB: Non è possibile dichiarare più di 6 mesi per
ogni anno scolastico |
Servizio specifico
(B1- B2) |
Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di
servizio specifico (prestato per il medesimo insegnamento a
cui si riferisce la graduatoria) si assegnano 2 punti fino
ad un massimo di 12 per anno scolastico. |
Servizio non specifico (B1-B2) |
Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di
servizio non specifico (prestato per insegnamento diverso da
quello a cui si riferisce la graduatoria) si assegna 1 punto
fino ad massimo di 6 punti per anno scolastico.
NB 1:
Il servizio non specifico può essere valutato solo a partire
dal 2003/04 e, qualora dichiarato, non può essere più
utilizzato come specifico.
NB 2:
I servizi prestati nella scuola dell'infanzia, primaria e
come personale educativo sono valutabili solo per le
graduatorie relative a tali tipi di scuola a o attività.
NB 3:
I servizi prestati nella scuola secondaria di I e II grado
sono valutabili solo per le graduatorie relative a tali tipi
di scuola. |
Servizi contemporanei |
Se in uno stesso periodo, a partire dal 2003/2004, si sono
prestati servizi diversi è necessario scegliere quale si
intende valutare. |
Limite massimo di punteggio di
servizio per anno scolastico |
Per ogni anno scolastico il punteggio massimo dichiarabile
complessivamente non può eccedere i 12 punti. |
Valutazione del servizio
prestato su sostegno |
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Specializzati:
il servizio per attività di sostegno, svolto nell'ambito
dell'istruzione secondaria di II grado può essere
valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa
nell'area disciplinare di appartenenza per la quale si è
in possesso del prescritto titolo di studio (anche se
prestato su area diversa per mancanza di aspiranti).
Analogamente il servizio prestato su posto di sostegno
nella scuola media può essere valutato per una qualsiasi
classe di concorso di tale grado di scuola, per la quale
si è in possesso del titolo di accesso.
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Non specializzati:
il servizio si valuta sulla classe di concorso dalla
quale è derivata la nomina.
In entrambi i casi il servizio può essere valutato
alternativamente come specifico o non specifico. |