Sostegno, una mina per precari. Viale Trastevere intenzionato a unificare le aree. Ecco quali saranno gli effetti di Carlo Forte, ItaliaOggi 21.1.2014 Dal prossimo anno scolastico i docenti precari di sostegno delle superiori rischiano di rimanere disoccupati. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, il ministero dell'istruzione sarebbe orientato a disporre l'unificazione delle aree del sostegno (AD01, AD02, AD03, AD04) già dal 1° settembre 2014, non solo ai fini dei nuovi concorsi, ma anche della mobilità. Ciò vuol dire che i docenti di ruolo potranno chiedere il trasferimento sul sostegno a prescindere dall'area di appartenenza. E potranno farlo anche in sede di utilizzazione. L'opzione più rischiosa per i precari è quella dei trasferimenti. Al momento, infatti, il passaggio sul sostegno (che si configura giuridicamente come un trasferimento) può essere chiesto solo con riferimento all'area di appartenenza. Ciò limita fortemente le probabilità di ottenere il movimento richiesto. Ma se la possibilità del passaggio sarà consentita su qualsiasi area, a prescindere da quella di appartenenza, il numero dei docenti che otterranno il passaggio è destinato a salire vertiginosamente. Ciò determinerà una forte contrazione delle disponibilità di posto sul sostegno già nell'organico di diritto. E poi il colpo di grazia interverrà al momento delle utilizzazioni. In tale fase, infatti, oltre ai movimenti e alle conferme dei docenti della Dos (dotazione organica del sostegno) e cioè dei docenti di sostegno di ruolo che insegnano alle superiori, verranno disposti anche più provvedimenti di utilizzazione sul sostegno. Proprio perché, mancando il vincolo dell'area di appartenenza, gli interessati avranno molte più probabilità di ottenere i movimenti richiesti (sulla Dos). Il che farà diminuire sensibilmente le disponibilità per gli incarichi di supplenza. Di qui il rischio, più che fondato, che molti docenti precari rimangano senza lavoro. Va detto subito, però, che l'interpretazione del ministero non è indenne da elementi di criticità. Il decreto Carrozza, infatti, nel disporre in generale l'unificazione delle aree del sostegno, reca una serie di disposizioni di dettaglio che sembrerebbero orientare l'interprete nel senso dell'applicabilità delle nuove disposizioni solo ai fini del reclutamento. Per giunta, ai soli concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della riforma. Salvo una graduale applicazione anche alla disciplina delle supplenze da conferire tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto. Ed è proprio il mantenimento in vita delle disposizioni sul reclutamento, tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento e dei concorsi ordinari già esistenti, che induce a ritenere che gli organici continueranno ad essere compilati recando l'indicazione della tipologia di posto. E l'assenza di disposizioni di legge modificative dei criteri di compilazione degli organici non fa che confortare la tesi, secondo la quale, i docenti di ruolo che sono stati assunti con il vecchio sistema dovrebbero continuare ad insegnare su posti dell'area per la quale sono stati assunti. In caso contrario si andrebbe in rotta di collisione con il principio di infungibilità degli insegnamenti. Che preclude la spendibilità in altri insegnamenti dei titoli professionali posseduti dai docenti attualmente in servizio. A viale Trastevere, però, non hanno dubbi circa l'applicabilità delle nuove norme anche alla mobilità dei docenti di sostegno. La diatriba, infatti, verte solo sul termine a partire dal quale la nuova disciplina deve essere implementata. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, gli orientamenti sarebbero essenzialmente due. Un primo orientamento, che darebbe per scontata la necessità di dare applicazione alle nuove disposizioni, anche per la mobilità, con effetti già a partire dal 1° settembre prossimo. E un secondo orientamento, che invece propenderebbe per un termine più lato: il 1° settembre 2017. Termine che si ricaverebbe dal comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto Carrozza. Che comunque fa riferimento all'attuazione dell'unificazione ai fini delle graduatorie di istituto. Dunque, del reclutamento dei supplenti da parte dei dirigenti scolastici. |