Nella mobilità d’ufficio
c’è un calcolo dell’anzianità illogico

di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 12.1.2014

Se vi dicessero che nella mobilità d’ufficio il punteggio assegnato ad un docente con anzianità di servizio di 8 anni è inferiore al punteggio assegnato sempre per anzianità di servizio ad un pari collega che insegna solo da cinque anni, voi ci credereste? Molto probabilmente no, come è logico che sia.


Tra i vari calcoli arzigogolati sui punteggi di anzianità del servizio pre-ruolo e di ruolo, nella mobilità d’ufficio, può accadere che il docente più anziano abbia meno punti di servizio prestato, rispetto a quello più giovane. Questo è dovuto alle incongruenze di un desueto meccanismo di calcolo del punteggio di anzianità di servizio, che infrange con ogni evidenza, la direttiva europea 1999/70.

Facciamo due calcoli esemplificativi, per spiegarvi come questo può accadere.

Consideriamo due docenti, il docente A e il docente B. Il primo docente, cioè “A”, ha un’anzianità di servizio di 8 anni, di cui 6 pre-ruolo e 2 di ruolo. Il secondo docente, cioè “B”, ha un’anzianità di servizio di 5 anni, tutti svolti in ruolo. Mentre il docente “A” riceve 28 punti di anzianità di servizio, così calcolati: per i primi 4 anni di anzianità pre-ruolo valgono 3 punti per anno, i successivi 2 anni pre-ruolo valgono soltanto 2 punti per anno ed infine i due anni di ruolo valgono 6 punti per anno, il docente “B” ottiene 30 punti di anzianità di servizio, cioè 6 punti per ognuno dei cinque anni di servizio di ruolo.

Ecco spiegato come un docente con meno anzianità di servizio, può sopravanzare nel punteggio, chi ha un maggiore numero di anni di esperienza d’insegnamento.

La causa di questa anomalia è dovuta alle tabelle dei punteggi per i trasferimenti a domanda e d’ufficio, inserite nell’ipotesi di contratto di mobilità 2014-2015 firmata il 17 dicembre 2013. D’altronde queste tabelle di valutazione del punteggio, proprio nella parte anomala, appena descritta, vanno ad infrangere anche la clausola 4 della direttiva europea 1999/70. Cosa è scritto in questa clausola 4?

In tale clausola è evidenziato quanto segue: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

Queste osservazioni, che non sono di poco conto, dovrebbero trovare la volontà sindacale e dell’Amministrazione di cambiare il CCNI sulla mobilità , proprio nella parte delle tabelle dei punteggi, aggiornandole anche rispetto alle chiarissime direttive europee.