Scuola: 150 ore aboliamo Marco Barone, xcolpevolex 11.1.2014 Il diritto alla formazione, allo studio, per come regolamentato in Italia, nel settore della Scuola, in realtà è una mera aspirazione al diritto. Mi riferisco all'articolo 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore ed in particolar modo ai contratti integrativi regionali che disciplinano i criteri. Di norma il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti a livello provinciale, non può superare il 3% del personale in servizio, con riferimento al personale docente, educativo ed ATA, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31 agosto ovvero fino al 30 giugno ovvero fino al termine delle lezioni, al personale sia in assegnazione provvisoria che in utilizzazione, sia in servizio a tempo pieno che a tempo parziale nelle scuole della regione considerata. É possibile l'incremento dei beneficiari solo in caso di risparmi, cosa ad oggi surreale. Il contingente complessivo regionale verrà distintamente indicato per grado d’istruzione per il personale docente di lingua italiana e di lingua slovena, per il personale educativo e per il personale ATA senza distinzione di profilo professionale, e successivamente ripartito in proporzione alla dotazione dell’organico di diritto di ciascuna provincia. Si formuleranno delle graduatorie, che in regione a regione, indicheranno criteri diversificati. Mediamente i criteri prevalenti tendono a premiare la frequenza di certi specifici corsi o preparare ricerche od effettuare verifiche periodiche di esami e così via discorrendo. Alla sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti, si provvede, in assenza di personale a disposizione, con l’assunzione di supplenti temporanei in conformità alle norme vigenti in materia e per le scuole secondarie anche in applicazione della nota MIUR prot. n. AOODGPER-14991 del 6 ottobre 2009. Dunque si favorisce contestualmente e potenzialmente anche il lavoro dei precari. Il punto, visto che l'articolo 3 del DPR citato afferma che al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, è come può parlarsi di diritto, quando sussistono simili restrizioni che comportano l'esclusione nei confronti di diversi richiedenti? Quale reale diritto allo studio nella scuola per il personale scolastico? Le restrizioni ed il sistema delle graduatorie andrebbe abolito, chiunque ha titolo di poter usufruire dei permessi citati, deve avere la possibilità concreta e reale di poter esercitare tale diritto, un diritto che ad oggi è negato a molti, un diritto che nello stesso tempo favorirebbe, anche se in via saltuaria, il lavoro per diverse centinaia di precari. |