Miur fornisce ulteriori indicazioni
sulle assunzioni in ruolo su sostegno
di Andrea Carlino, La
Tecnica della Scuola 20.2.2014
Chiarimenti su
rinunce e anno di prova su assunzioni previste dal D.L. 104/2014.
Chiarimenti da parte del Miur, con la
nota n.1441, sulle assunzioni su posti di sostegno previste dal
D.L. 104/2014 su cui erano state già disposte istruzioni con la
nota n. 362 del 6 febbraio scorso. Il Miur chiarisce che per
l’anno in corso chi rinuncia alla nomina in ruolo su posto di
sostegno, non sarà depennato dalle graduatorie ad esaurimento di
posto comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno
o dalla graduatoria del concorso del concorso ordinario.
Inoltre viene
stabilito che i docenti che hanno conseguito il titolo di
specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di
cui all’art. 3 del D.M. 21/2005, nonché il personale di cui all’art.
1 comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. sono obbligati a
stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di
sostegno e non possono esercitare una eventuale successiva opzione
per nomina su posto comune per insegnamenti collegati alle
abilitazioni collegate al citato DM 21/05.
Il Miur, infine, chiarisce che per i docenti neo nominati in ruolo
sul sostegno, con nomina dall'1 settembre 2013, l’anno in corso è
considerato come anno di prova se in servizio in qualità di
supplente annuale, o temporaneo fino al termine delle attività
didattiche o se titolare di supplenze temporanee di almeno 180
giorni. Il servizio è utile ai fini della prova se prestato “nello
stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di
materie affini”.