Alunni disabili, tutte le strategie
dello Stato per discriminarli

di Anna Monia Alfieri, il Sussidiario 2.2.2014

L'art. 15 DL 144/13 (GU n. 214 del 12 sett. 2013) dedicato al "personale scolastico", quindi non propriamente agli "alunni", prevede un potenziamento dei docenti di sostegno nella scuola statale. "2. Al fine di assicurare continuità  al sostegno agli alunni con disabilità , all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016". 

Se tale previsione esprime il riconoscimento dei diritti degli alunni disabili, come mai se ne escludono ben 11.878 che frequentano le pubbliche paritarie, e per i quali l'onere per l'insegnante di sostegno, a parte il caso delle primarie convenzionate (con rilevanti disparità  rilevanti da Regione a Regione stante l'attuale blocco delle convenzioni), è a totale carico delle famiglie e delle scuole? Anche in questo caso, se è il diritto dell'alunno disabile quello che lo Stato si impegna a tutelare, è evidente la necessità  di una totale uguaglianza di diritti per tutti gli alunni disabili, qualunque sia la scuola frequentata. 

Eppure, nonostante si tratti di un diritto riconosciuto e tutelato dalla giurisprudenza - anche a livello internazionale - che si avvicenda lungo gli anni, si è ancora una volta incapaci di garantire tale diritto e soprattutto rimediare ad una così grande ingiustizia, che colpisce alunni e famiglie particolarmente fragili. Questa ingiustizia stride in uno Stato di diritto nella misura in cui colpisce i soggetti più indifesi, famiglie che spesso si vedono colpite due volte, uomini e donne che non credono neanche più di poter affermare il loro buon diritto, condannati a subire e a rimediare, quando va bene, una minima percentuale di ciò che è loro dovuto.

Fatti recenti. Mettiamoci nei panni di una mamma che si sente telefonare dalla docente di una scuola pubblica statale (finanziata dalle tasse direttamente prelevate dalla busta paga, che resta leggera leggera di fronte alle necessità  di una famiglia con un disabile) affinché ritiri - se è a scuola - o non accompagni a scuola la figlia con diagnosi funzionale, in quanto la docente di sostegno o l'assistente è assente. Oppure nei panni di un papà  che si sente dire dalla scuola pubblica paritaria, che pure vorrebbe accogliere il figlio con una seria diagnosi funzionale alla secondaria di II grado, questo concetto: è dovere dello Stato provvedere al sostegno, ma ciò non avviene; la scuola paritaria sa che se non accoglie l'alunno disabile perde la parità . 

Ma questa scuola non sa come pagare il docente di sostegno perché ha già altri disabili gravi, a cui essa provvede direttamente alzando il tetto del proprio indebitamento, oppure affidandosi alla provvidenza che ha sempre più il sapore della sussidiarietà al contrario; … la situazione economica della scuola è seria e "ne va la vita"… la scuola non può pagare altri 30mila euro annui di sostegno, se già ne paga 100mila per gli altri casi che ha. Ed è una scuola ben funzionante, con bravi docenti, ma in un contesto di gente modesta, che pure ne apprezza il curricolo, pagando una retta che è la metà del costo di un alunno statale. Si mandano tutti a casa, alunni e docenti, e si chiude? Che farà quel padre, che non può – e non deve − pagare i 30mila annui per 5 anni? Forse insisterà, denuncerà il preside all'ufficio scolastico, farà fuoco e fiamme… oppure rinuncerà al suo diritto costituzionale di scegliere l'educazione per il proprio figlio e lo iscriverà in una scuola che mai avrebbe desiderato per lui (e trovandosi comunque con un sostegno a singhiozzo come il caso precedente)? 

Il genitore ha un sobbalzo e si sente tradito, lasciato solo da uno Stato di diritto che ha una Carta costituzionale di eccellenza sulle pari opportunità e sulla non discriminazione, che sforna norme e decreti sull'edilizia scolastica e sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Ma riguardo al docente di sostegno, unica chance per un'integrazione scolastica del figlio, il genitore capisce subito che la discriminazione c'è e ci sarà.

Non è tanto il sapore della polemica, quanto quello dell'amarezza che un cittadino medio non può non avvertire nel succedersi di ingiustizie cosi lampanti mascherate dalle parole.

Ad un cittadino coraggioso anzitutto, e quindi ad un politico serio, deve stare a cuore che realmente principi di rispetto e tutela quali sono quelli pronunciati: a) dall'art. 3 comma 2 della Costituzione "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"; b) dalla legge n. 62/2000. "4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio"; c) dalla legge 67/2006 sulla non discriminazione per una tutela rapida del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Art. 2: "Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità", siano puntualmente applicati.

"Dalla disposizione in questione si evince anche, che il costo dell'insegnamento di sostegno è posto a carico dello Stato e giammai potrebbe essere posto dagli istituti scolastici paritari a carico dei genitori degli alunni portatori di handicap. In questa prospettiva, ove mai vi fossero dubbi interpretativi, si imporrebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina alla luce dell'art. 33, comma 4, Costituzione, in base al quale "la legge, ... deve assicurare ad esse [scuole paritarie] e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali". (Ordinanza 2122/13, emessa il 14 novembre scorso dal Tribunale Civile di Roma).

Continuiamo cosi a chiedere instancabilmente alla classe politica, soprattutto oggi, in questa Italia cosi confusa e frammentaria, di posizionarsi al cuore del problema: il diritto degli alunni con disabilità a non essere discriminati rispetto ai compagni frequentanti le scuole statali, e l'obbligo delle scuole paritarie a garantire l'integrazione scolastica, implica che lo Stato è tenuto a pagare il docente di sostegno rispettando e garantendo la libertà di scelta educativa della famiglia che non può essere discriminata nell'esercizio di un proprio diritto.

Al bivio di ogni scelta si abbia il coraggio di guardare ai diritti dei più deboli, dei cittadini, della civitas.