Contratto mobilità:
“Spartacus si è liberato dalle catene”

di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 27.2.2014

Sparisce il vincolo di permanenza per 5 anni, cancellato dalla recente legge 128/2013. Si ritorna al vincolo triennale.


Finalmente con il contratto sulla mobilità 2014-2015, che recepisce quanto disposto dall’art.15 comma 10 bis della legge n.128 del 8 novembre 2013, possiamo esclamare: “Spartacus si è liberato dalle catene!”

A quali catene metaforiche ci stiamo riferendo? Ci riferiamo nello specifico al vincolo di permanenza per 5 anni nella provincia di immissione in ruolo, disposto per insistenza politica della Lega Nord, dall'art. 9 della Legge 106/2011.

In base a tale norma, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 avrebbero potuto chiedere il trasferimento, l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria in un’altra provincia soltanto dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.

Si trattava di un provvedimento restrittivo della libertà sulla mobilità, che nel passato poneva come vincolo un solo triennio. Lotte sindacali e politiche avverse a questo assurdo provvedimento hanno spezzato le catene di questo vincolo, disponendo il ritorno ad un vincolo triennale e non più quinquennale. Questo intervento sindacale che ha eliminato dalla mobilità il vincolo quinquennale, ci piace assimilarlo alla figura del gladiatore Spartaco di Tracia, noto per aver spezzato le catene della schiavitù.

Infatti nel comma 2 dell’art.2 del CCNI sulla mobilità 2014-2015, firmato appena ieri, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2014/15 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente. Il vincolo triennale è quindi applicato ai docenti entrati in ruolo successivamente al 1/9/2011 con esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo, che godono delle precedenze di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Si ricorda che a questo contratto di mobilità seguirà a breve l’ordinanza ministeriale che prevede la presentazione delle domande per i docenti dal 28 febbraio al 29 marzo, mentre per gli Ata dall'11 marzo al 9 aprile.