Q96. Si aspetta la decisione del
Parlamento. di Giovanni Sicali, La Tecnica della Scuola 1.2.2014 Approvato all’unanimità il testo di legge unificato che recupera parte di coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione prima della Legge Fornero. Ma ancora permangono incertezze sulle norme in attesa diun chiarimento dell’Inps
1. E’ stato
approvato all'unanimità dalla VII Commissione della Camera dei
deputati (Cultura, scienza e istruzione) il testo di legge unificato
sui c. d. "Quota 96", ovvero di quanti hanno maturato - nell’a.s.
2011-12 - i requisiti vigenti ante-Fornero. Il testo nasce
dall'unione delle proposte di Manuela Ghizzoni (PD) e di Maria
Marzana (M5S) e cerca di trovare una soluzione attraverso la
correzione della tempistica tenendo conto dell'anno scolastico e non
dell'anno solare.
2. Un’altra buona
notizia può riguardare ancora i Quota 96. Grazie all’art. 11 bis del
D.L. 102/2013 convertito in Legge 124/2013, come riporta anche il
Miur in una circolare ufficiale (n. 481), i lavoratori che nel 2011
si trovavano in congedo straordinario (per motivi di salute o per
assistere un parente) o avevano fruito della Legge 104, potranno
andare in pensione con i requisiti pre Fornero a partire dal 1°
settembre 2014. Complessivamente saranno circa 2.500 i lavoratori
che fruiranno di questa possibilità e al comparto scuola ne sarà
riservata una quota tra il 15 e il 20%. La scadenza per l’invio
della domanda online di accesso al pensionamento è il 26 febbraio
2014, destinata alle direzioni territoriali del Ministero del Lavoro
e successivamente (in cartaceo) tramite l’amministrazione
scolastica, secondo le modalità indicate nella Circolare N. 44/2013.
La pensione secondo la regola della quota 96 potrebbe scattare a
partire dal prossimo 1° settembre 2014, a patto che entro il
prossimo 27 dicembre il lavoratore rientri nei requisiti anagrafici
e contributivi. Si rende necessario su questo punto un chiarimento dell’INPS. Si ricorda infine che la quota si raggiunge sommando anzianità ed età in anni mesi e giorni, senza arrotondamenti, ma occorrono i minimi di: 60 e 35 per quota 96, oppure 61 più 3 mesi (di aspettativa di vita) e 35 di contributi per quota 97. (Cfr. la nota operativa INPDAP n.27 del 21/7/2011, dall’1/1/2013). |