Immissioni in ruolo aggiuntive sostegno 2013/14, Orizzonte scuola, 1.2.2014 red - Vi anticipiamo la bozza consegnata dal Miur alle Organizzazioni sindacali contenente i criteri per le 4.447 nomine in ruolo su sostegno in base alla legge n. 128/2013. Essa naturalmente potrà ancora subire modifiche, la versione definitiva sarà solo quella emanata dal Ministero nei prossimi giorni. Alleghiamo la ripartizione dei posti per provincia. "La legge n. 128/2013, prevede all’art. 15, comma 3, l’assunzione a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2013/14, di docenti di sostegno per la copertura di 4.447 posti vacanti e disponibili risultanti dall’applicazione dell’incremento di posti previsti dalla stessa legge all’art. 15, comma 2. La tabella del Decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014, in corso di registrazione, ha rideterminato per ogni regione il numero di posti oggetto di tale incremento.
Per quanto riguarda le
istruzioni operative si richiamano, per quanto applicabili, quelle
contenute nella tabella A allegata alla C.M. n. 21 del 21 agosto
2013, che ad ogni buon fine si allega, ed in particolare si
richiamano le disposizioni contenute ai punti A5, Inoltre, ad integrazione di quanto indicato ai punti A5*, A14** ed A15*, si ricorda che i docenti di cui ai concorsi banditi con il DDG 82/2012, le cui procedure si siano concluse entro il 31.8.2013, vanno nominati esclusivamente per il numero di posti messi a concorso. Gli eventuali residui, relativi alla percentuale del 50% riservata ai concorsi ordinari, vanno assegnati ai candidati dei precedenti concorsi ordinari. In caso si esaurimento, i citati posti vanno ad aggiungersi a quelli riservati alle GAE. Le nomine in questione avranno decorrenza giuridica a partire dall’a.s. 2013/14 ed economica dall’a.s. 2014/15, con la conseguenza che saranno valide per le operazioni di cui sopra esclusivamente le graduatorie del concorso bandito con il DDG n. 82/2012 in vigore alla data del 31 agosto 2013. In caso contrario, saranno considerate valide le eventuali graduatorie dei concorsi precedenti. La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2014/2015. Si rammenta che ai sensi dell’art. 15, comma 10 bis della legge n. 128/2013, il personale docente assunto a tempo indeterminato, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio, a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità. Tali assunzioni saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione di sostegno agli alunni disabili. Si richiama l’attenzione sull’urgenza delle attività soprarichiamate considerata la necessità che il personale neo nominato dovrà fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2014/15 ai fini dell’assegnazione della sede definitiva.
*A5 Le graduatorie
valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative
al concorso per esami e titoli indetto con D.D.G. 24 settembre 2012
n. 82 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma
605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti
disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie,
senza possibilità di recupero dei posti eventualmente assegnati alle
graduatorie ad esaurimento negli anni precedenti. **A14Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito anche di diversi concorsi per titoli ed esami, considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene si debba procedere con la formulazione di un unico elenco graduato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi. Nel suddetto elenco, compilato a cura dei Direttori Regionali, sono collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nell’ultimo concorso utile, i candidati dei precedenti concorsi ordinari, banditi nell’anno 1990 (i cui candidati possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti) e nell’anno 1999, previo depennamento degli aspiranti appartenenti alle classi di concorso bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82, le cui graduatorie sono state rese definitive entro il 31 agosto p.v. A.15 In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007, limitatamente agli aspiranti appartenenti alle classi di concorso non bandite con il D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 o le cui graduatorie di merito non siano state approvate in via definitiva entro il 31 agosto 2013. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.14. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999. " Ricordiamo che si tratta di una bozza, di conseguenza potrà subire ancora delle modifiche Il prospetto provinciale dei 4.447 posti di sostegno da assegnare per l'a.s. 2013/14 - In esso sono indicate due tranche: la prima è quella delle immissioni in ruolo già effettuate con il decreto di agosto, la seconda (colonna di sinistra) è il numero massimo di nuove nomine da disporre per ogni provincia. |