Pensioni docenti scuola e Ata, scadenze 2015: Scadenze 2015 per il personale scuola che ha i requisiti per il pensionamento: domande cessazione servizio e d’ufficio. di Carlo Lanzone, The Blasting News 26.12.2014 A gennaio e a febbraio 2015, per il personale docente scuola e Ata, con contratti a tempo indeterminato e in età prossima al pensionamento, sono due le scadenze da tenere sott'occhio: il 15 gennaio, data ultima per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio e il 28 febbraio, il termine entro il quale il preside può notificare all'insegnante o al personale Ata la volontà di risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dall'1 settembre 2015. Leggiamo tutte le informazioni relative a queste due scadenze. Pensioni, scadenza 15 gennaio 2015: domanda cessazione servizio Il decreto ministeriale n. 886 dell'1 dicembre 2014 stabilisce che, entro il 15 gennaio 2015, è necessario presentare la domanda di cessazione dal servizio per arrivare al minimo contributivo. Nello stesso giorno, è fissato il termine per trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time insieme all'ammissione alla pensione anticipata o, anche, per revocare le domande presentate in precedenza, a partire dallo scorso 1 settembre (quelle anteriori non sono prese in considerazione). Per poter presentare la domanda di cessazione dal servizio, è necessario andare sulsito internet del Ministero dell'Istruzione e utilizzare la procedura Polis "istanze on line". Due le eccezioni: il personale in servizio all'estero può presentare domanda anche in forma cartacea, mentre il personale delle province di Trento, Bolzano, Aosta dovrà presentare le domande solo in modalità cartacea direttamente alla scuola di insegnamento. Ricordiamo, inoltre, che le cessazioni dovranno essere convalidate al Sidi entro il prossimo 16 febbraio. Scadenza 28 febbraio 2015, cessazione d'ufficio: a chi è rivolta e con quali requisiti si va in pensione La cessazione d'ufficio dal servizio per i docenti e gli Ata è disciplinata dall'articolo 72, comma 11 del dl 112 del 2008, modificato successivamente dall'articolo 1, comma 5, del dl 90 del 2014: la cessazione dal lavoro è, in questo caso, disposta autonomamente dall'amministrazione scolastica, anche senza comunicazione preventiva al soggetto interessato. In particolare, tale procedura, riguarda il personale che beneficia della normativa anteriore all'entrata in vigore della Legge Fornero (dl 201/2011) e che, entro il 31 agosto 2015, compirà i 65 anni di età. Riguarda, inoltre, anche il personale che ricade nella riforma Fornero e che, entro il 31 agosto 2015, compirà i 66 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di contributi. |