Pensioni Scuola 2015: cosa non è cambiato Diritto alla Pensione , 6.12.2014 Il D.M. N. 886 del 1 Dicembre 2014 contiene già i riferimenti di legge rispetto ai requisiti necessari per il pensionamento dal 1° settembre 2015 ma la prossima Circolare Ministeriale potrebbe contenere anche altre precisazioni utili all’inoltro della domanda entro il termine fissato per il 15 gennaio 2015.
Nell'attesa, in ogni caso, prendiamo a riferimento quella dell’anno precedente (Nota 2855 del 23 dicembre2013 - Cessazioni personale scolastico 2014 - Indicazioni operative)
Il personale con quota 96 oppure 40 anni di contribuzione al 31/12/2011 (nati nel 1951 e anni precedenti) – pensione di anzianità – questo tipo di personale è molto ridotto di numero in quanto la stragrande maggioranza dovrebbe essere già da tempo in pensione.
Dalla Nota citata 2855/2013 “ Il personale che alla data del 31/12/2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima della riforma operata dal D.L. 201/2011 (sia per età sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "Quota") e compie i 65 anni entro il 31/08/2014 dovrà essere collocato d’ufficio”.
Gli interessati dovranno inoltrare la domanda entro il 5/1/2015 (punto 2.2.4 del Messaggio Inps n. 8881 del 19-11-2014) Per il momento, in attesa del possibile referendum per l’abrogazione della Legge 214/2011 o di modifiche sostanziali per una flessibilità in uscita, i requisiti sono sempre quelli ormai ben conosciuti:
Opzione donna 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contribuzione posseduti al 31/12/2014 con pensionamento sempre dal 1° settembre 2015.
Per quanto riguarda la possibilità di una corretta interpretazione della normativa sulla fase sperimentale con i requisiti da maturare entro il 31/12/2015 e pensionamento nel 2016 abbiamo ampiamente documentato e trattato in precedenza e si attendono gli sviluppi con particolare attenzione alla eventuale risposta da parte del Ministero del Lavoro al parere richiesto dall’Inps. Altro giudizio in sospeso rimane per il personale docente e ata che ha maturato quota 96 nel 2012 (nati nel 1952 e anni precedenti) ed ancora attende, dopo tre anni di iniziative, ricorsi, proposte di legge, risoluzioni e ordini del giorno favorevoli, un prossimo provvedimento utile per il riconoscimento al pensionamento. |