Ancora un maxi risarcimento per i precari

Silvana La Porta , La Tecnica della Scuola 27.12.2014

Venti mensilità, oltre gli scatti di anzianità cui avrebbero avuto diritto. Lo ha deciso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il Tribunale di Chieti, che, pur non accogliendo la domanda di conversione, ha accertato l’illegittimità del ricorso ai contratti a termine da parte del Miur.

Dirittoscolastico.it ci informa che con separati ricorsi, alcuni precari (docenti e personale Ata) si erano rivolti proprio al suddetto Tribunale e che, nelle more, una buona parte di loro è stata assunta con contratto a tempo indeterminato. Il Giudice del lavoro - nel ritenere comunque abusivo il ricorso al contratto a termine - ha riconosciuto anche in favore di costoro le 20 mensilità.

Fatto importante: il ricorso abusivo è stato accertato non solo con riguardo ai contratti annuali (31 agosto), ma anche per quelli stipulati fino al 30 giugno, sul presupposto che anche in questo caso “non sono stati esplicitati dei criteri obiettivi e trasparenti”, al fine di poter verificare se la reiterazione di tali contratti corrispondesse effettivamente ad un’esigenza reale.

Sottolinea l’avv. Francesco Orecchioni che “tale pronuncia assume particolare rilievo, atteso che la limitazione degli effetti della pronuncia della CGE ai soli contratti stipulati fino al 31 agosto rappresenta “la linea del Piave” sulla quale si sta attualmente attestando la difesa erariale. In effetti, la sentenza della Corte Europea - nel condannare il ricorso ai contratti a termine nel comparto scuola - ha fatto riferimento a quelli stipulati per “supplenze” su posti vacanti e disponibili , senza affermare che tale disponibilità dovesse riguardare (come ritenuto dall’Amministrazione) i soli posti vacanti su “organico di diritto”.”

In sostanza, anche se la stragrande maggioranza delle supplenze annuali su posti di sostegno viene effettuata con contratti con scadenza al 30 giugno, non sarà logico escludere migliaia di precari dagli effetti della sentenza della CGE, perché le esigenze per le quali si è provveduto a stipulare tali contratti non sono affatto transitorie ed imprevedibili.

Niente interpretazione restrittiva, dunque, della sentenza. Un’altra buona notizia per i precari.