L’insegnamento della religione non è titolo valutabile L.L. La Tecnica della Scuola 9.12.2014
Per il Tar di Catania il servizio degli insegnanti di religione è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale che, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti Tale sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento prevedeva l’esclusione della validità dei servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica, in quanto non prestati su posti di ruolo, né relativi a classi di concorso, esclusione che secondo la ricorrente era da considerare illegittima. Il Tar ritiene infornato il ricorso. Infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “il requisito cui fa riferimento l’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 per l’accesso alla sessione riservata di abilitazione, ed integrante lo svolgimento di pregressa attività didattica, giustifica modalità agevolative di accesso nei ruoli docenti solo ove tale attività sia stata svolta secondo regole dettate dallo Stato, nonché in corrispondenza di materie individuate dallo stesso come parte del processo formativo della pubblica istruzione. Poiché l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche non corrisponde a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina, con modalità di selezione del tutto peculiari, lo svolgimento di detta attività non può integrare gli estremi del requisito richiesto dal detto art. 2”. Come già ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 343/1999, le particolari modalità di reclutamento dei docenti di religione da parte dell’ordinamento ecclesiale senza ingerenze da parte dell’Amministrazione scolastica, l’inesistenza di un ruolo che li ricomprenda e la circostanza che i contenuti del loro insegnamento non siano curriculari e i relativi programmi non siano soggetti ad approvazione da parte dello Stato, secondo il Tar inducono ad escludere i dubbi di costituzionalità sollevati dal ricorrente. Le norme in materia di reclutamento del personale della prevedono, infatti, modalità semplificate di accesso ai ruoli del personale docente, mediante concorsi per soli titoli, riservati a chi sia in possesso di un duplice requisito: abbia in precedenza superato prove di concorso o di esame, anche ai soli fini abilitativi, ed abbia maturato una consistente esperienza didattica, acquisita con l'insegnamento, svolto sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, corrispondente a posti di ruolo o relativo a classi di concorso. La sessione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservata ai docenti che abbiano prestato tale servizio, è considerata utile anche per acquisire uno dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso per soli titoli di accesso ai ruoli. Tale meccanismo si basa dunque sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare. Inoltre, “l'insegnamento non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere. Difatti, nello stesso contesto normativo, il legislatore ha disposto che il servizio riferito ad un insegnamento diverso da quello inerente al concorso non sia valutato quale titolo”. Non è da ritenersi una via d’uscita l'apertura interpretativa, effettuata da altra parte della giurisprudenza amministrativa orientata a non precludere l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione anche se l'insegnamento sia stato prestato per una classe di concorso diversa da quella per la quale si sia chiesto di partecipare, perché tale discorso vale per classi di concorso affini, per le quali lo stesso titolo di studio, in base al quale si è prestato il servizio, dà accesso ad entrambe le classi considerate. Non è invece assimilabile a questa situazione quella degli insegnanti di religione, il cui servizio è prestato sulla base di specifici profili di qualificazione professionale (determinati con l'intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana), i quali, di per sé, non costituiscono titolo di accesso ad altri insegnamenti. Quindi, è legittima la mancata valutazione dell’insegnamento di religione quale titolo di servizio valutabile ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di abilitazione all’insegnamento e l’esclusione della docente di religione, in quanto non era in possesso dei titoli di servizio pregresso espressamente richiesti. |