SOTTO ACCUSA I FINANZIAMENTI PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO
Scuola, aiuti alle private
Il contributo agli studenti è «discriminante»
Federica Cavadini e Gianni Santucci, Il Corriere della Sera 5.4.2014
A parità di reddito, e parliamo di redditi bassi, di famiglie in
difficoltà economiche, gli studenti delle scuole pubbliche sono
«discriminati» rispetto a quelli delle private. Lo stabilisce una
sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che scardina il
sistema di aiuti economici distribuiti dalla Regione.
La sentenza è stata depositata il 2 aprile scorso. Ma l’antefatto
risale al 2 maggio del 2013. Quel giorno due studentesse di scuola
superiore provano a presentare la richiesta per il «buono scuola».
Si connettono al sito della Regione, ma i loro due istituti
(pubblici) non compaiono neppure nell’elenco. Quel giorno i genitori
delle due ragazze decidono di presentare un ricorso al Tar e si
affidano ai legali Vittorio Angiolini, Luca Formilan e Alessandro
Basilico. Gli stessi giudici, per arrivare a una decisione, hanno ripercorso il sistema di regole che va sotto l’etichetta di «dote scuola» e stabilisce le forme di aiuto per le famiglie in difficoltà economica. Per le scuole statali (o paritarie, ma che non richiedono una retta di iscrizione o frequenza) esiste un «sostegno al reddito». Viene calcolato in base al parametro Isee, «indicatore di situazione economica equivalente», ed è destinato all’acquisto di libri o altro materiale scolastico. Oscilla tra 60 euro e un massimo di 290. Gli studenti che frequentano una scuola privata, se in condizioni economiche disagiate, hanno diritto al «buono scuola» (tra 450 e 900 euro) per il pagamento della retta. Ma possono ottenere un altro sussidio, per comprare libri e altro materiale: è l’esatto corrispettivo dell’aiuto previsto per gli istituti pubblici. La somma però è diversa: da 400, a un massimo di 950 euro. Dato che il sostegno è identico nella funzione (acquisto libri), i giudici ritengono che le «diversità di trattamento» tra scuole pubbliche e private «non trovano giustificazione». I giudici Leo/Di Mario/Fontanaro arrivano a una censura senza mezzi termini delle regole della Regione: «L’amministrazione ha previsto, senza alcuna giustificazione ragionevole e con palese disparità di trattamento, delle erogazioni economiche diverse e più favorevoli per coloro che frequentano una scuola paritaria... pur a fronte della medesima necessità e della medesima situazione di bisogno economico». Questa differenza di trattamento «incide in modo pregiudizievole sugli studenti» che frequentano la scuola pubblica. |