Assenze per visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
di Lara La Gatta, La
Tecnica della Scuola 2.4.2014
La Funzione
Pubblica spiega come giustificare l’assenza mediante la consegna
alla p.a. dell’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura
presso la quale sono stati eseguiti esami o terapie. L’attestazione
può essere consegnata dal dipendente o trasmessa via mail dalla
struttura sanitaria o ancora autocertificata
Recentemente la disciplina riguardante le assenze dal lavoro per
visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni ha subito alcune
modifiche ad opera dell’art. 4 comma 16 bis del decreto legge n. 101
del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Trattandosi di una legge recante “Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni” l’obiettivo principale è il contrasto del fenomeno
dell'assenteismo nelle amministrazioni.
Con la
Circolare n. 2 del 4 febbraio 2014, registrata dalla
Corte dei Conti il 19 marzo 2014, n. 787, il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti che
avevano dato adito a dubbi interpretativi.
L’art. 4 comma 16bis di cui sopra ha
novellato il comma 5 ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del
30 marzo 2001, che nella sua nuova formulazione prevede che "Nel
caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il
permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione,
anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o
trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica".
In sostanza, il dipendente che debba assentarsi dal lavoro per
eseguire visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami
diagnostici, deve fruire dei permessi per documentati motivi
personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti
contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi).
Nel caso in cui si ricorra ai permessi per documentati motivi
personali, è necessario giustificare l’assenza con un’attestazione
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura
pubblica o privata che ha erogato la prestazione. Si tratta, dunque,
di un’attestazione di presenza, che deve contenere una serie ed
informazioni per poter essere ritenuta valida: la qualifica e la
sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico
e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la
prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del
dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione.
Assolutamente non deve riportare l'indicazione della diagnosi e,
onde evitare la comunicazione impropria di dati personali, neanche
il tipo di prestazione somministrata. L’attestazione può essere
consegnata al dipendente per il successivo inoltro
all'amministrazione di appartenenza oppure trasmessa direttamente a
quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura
(la mail dovrà contenere il file scansionato in formato PDF
dell'attestazione). Una precisazione importante: l'attestazione di
presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del combinato disposto
degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, che come tutte le
dichiarazioni sostitutive è soggetta al controllo delle
amministrazioni.
La circolare in commento spiega anche come si debba giustificare
l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie
od esami diagnostici nel caso in cui il dipendente sia assente dal
servizio per malattia. In questa ipotesi, trovano applicazione le
ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia,
che non sono state modificate in alcun modo dalla legge 125, anche
per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico. Come
prassi, dunque, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione
all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di
presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta
trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura
stessa).
Infine, se il dipendente debba
sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie
comportanti incapacità al lavoro, le assenze, secondo quanto
riportato dalla circolare, possono essere giustificate tramite
un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere
cartacea e da consegnare all'amministrazione prima dell'inizio della
terapia), redatta dal medico curante che attesti la necessità di
trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa,
secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. A tale
certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di
presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle
singole giornate.