Vacanze di Pasqua e supplenze spezzate: Orizzonte scuola 14.4.2014 di Paolo Pizzo - Lezioni sospese per le vacanze di Pasqua: i diritti del supplente. La normativa e 3 casi pratici. La normativa di riferimento per i docenti e il persoale Ata PERSONALE DOCENTE: Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: “... qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. RILEVA ESCLUSIVAMENTE L’OGGETTIVA E CONTINUATIVA ASSENZA DEL TITOLARE, INDIPENDENTEMENTE DALLE SOTTOSTANTI PROCEDURE GIUSTIFICATIVE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE MEDESIMO”. PERSONALE ATA: l’art. 60 comma 1 del CCNL/2007 dispone: Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha diritto al completamento dell’orario. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARAN (fatta propria dall’art. 40 comma 3 del CCNL/2007 e di conseguenza dall’art. 60/1): “Più periodi di assenza continuativa, EFFETTUATA ANCHE CON DIVERSE CERTIFICAZIONI E/O MOTIVAZIONI (“sottostanti procedure giustificative dell’assenza”), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell’attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente”.
NOTA MIUR PROT. AOODGPER N. 13650, 18 DIC. 2013 Le
disposizioni citate [art. 40 per i docenti e 60 per gli ATA]
prevedono che qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a
decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio di un
periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una
data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle
lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del
supplente temporaneo venga costituito per l'intera durata
dell'assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo
delle lezioni. L'ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la
fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le
modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di
assenza o con più richieste presentate in successione. In relazione
a quest'ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al
pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non
rappresentarsi immediatamente all'atto della redazione del primo
contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla
contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con
specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano
realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. A tal
fine è in corso di predisposizione da parte dell'Amministrazione uno
specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il
periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni
riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che
cumulativamente danno luogo al diritto
alla contrattualizzazione del periodo in questione. Di seguito riportiamo 3 esempi. Prenderemo in considerazione la data del 15/04 come ultimo giorno di lezione prima delle vacanze, e quella del 23/4 come primo giorno di lezione dopo le vacanze.
Si prega di fare
attenzione al fatto che i casi di riconoscimento giuridico ed
economico delle vacanze al supplente si basano su tre elementi
imprescindibili e che devono necessariamente coesistere:
È il caso del
dipendente titolare già assente e sostituito da un supplente che
rientra in servizio prima della sospensione delle lezioni, es. anche
l’ultimo giorno di lezione (15/4), e si riassenta a partire dal 23
aprile. È il caso del docente titolare già assente e sostituito da un supplente fino all’ultimo giorno di lezione che si riassenta a partire dal primo giorno di lezione dopo le vacanze. Dal 16/4 non produce alcuna certificazione di assenza e quindi la scuola lo dovrà necessariamente considerare in servizio durante il periodo di sospensione delle lezioni. A partire dal 23/4, indipendentemente da quanto tempo prima delle vacanze era assente e quanti gg. di assenza richiederà dal 23, constatata l’assenza del titolare, al docente supplente in servizio fino al 15/4 (ultimo giorno di lezione) spetterà una conferma della supplenza (art. 7/5 DM 131/07) senza però il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze (in questo caso la scuola non dovrà assolutamente riscorrere le graduatorie di istituto e non ha neanche la possibilità di sostituire il titolare con docenti interni alla scuola ma DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE RICONFERMARE IL SUPPLENTE).
Si riporta la sentenza
del Tribunale di Ragusa – n. 850/2009. il titolare docente, yyy, è
stato assente fino al 23.12.2004, ultimo giorno di lezione prima
delle vacanze natalizie, in servizio durante le vacanze, ovvero fino
al 6.1.2005, e poi di nuovo assente per malattia dal 7.1.2005 in
poi.
È Il caso del titolare
assente fino al 15/4. È sostituito dal primo supplente (A) il quale
si assenta a sua volta fino al 15/4. È quindi sostituito dal
supplente (B) che prende effettivo servizio ed è in classe fino al
15/4. Il 23 aprile, quando il titolare si riassenta, a chi spetterà
la conferma del contratto? I casi sono due: 1. Il dipendente titolare già assente da almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni produce una certificazione/congedo unica direttamente fino ad almeno 7 gg. dopo il 23/4. 2. Il dipendente titolare già assente da almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni produce una certificazione/congedo non direttamente fino a 7 gg. dopo il 23/4 ma fino ad una data ricompresa nel periodo di sospensione delle lezioni, per es. 21 aprile, per poi prorogare la propria assenza, SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ E PUR CAMBIANDO LA TIPOLOGIA DI ASSENZA, fino ad almeno 7 gg. dopo il 23/4.
Chiediamo di porre
attenzione soprattutto al caso 2 di questo paragrafo (richiamato
anche dalla Nota MIUR Prot. AOODGPER n. 13650, 18 DIC. 2013 ) in
quanto bisogna stare attenti al fatto che il titolare potrebbe anche
non produrre un’unica certificazione ma spezzettare l’assenza pur
risultando questa continuativa. Non solo, ma potrebbe anche cambiare
tipologia di assenza. |