Ruoli 2014-15: chiarimenti su scorrimenti e recuperi. Rischio contenziosi su immissione idonei non abilitati di Antonio Guerriero, Professionisti Scuola 10.8.2014
Giungono in
redazione numerosi quesiti circa le modalità con
cui si applicheranno le istruzioni operative per le
imminenti immissioni in ruolo 2014-15.
Seguendo i punti
focali dell'allegato
A delle
istruzioni operative facciamo chiarezza per ognuno
di essi:
Va osservato in primis che questo punto A4 delle nuove istruzioni
operative coincide sostanzialmente con il
punto A.5 di quelle del 2013-4
ma è stata completamente omessa la dicitura "Per
le classi di concorso non bandite con il D.D.G. 82/2012, conservano
validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi per
titoli ed esami (banditi negli anni 1999 e nell’anno 1990), ai sensi
dell’art. 1 comma 4, della legge 124/1999."
Al di la di
questa enorme leggerezza, che potrebbe autorizzare gli Ambiti
Terrioriali a non usare le gm del '99 e '90 in caso di concorso non
bandito, focalizziamoci sulla circolare attuale. Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo. Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo." Qui si fa riferimento al caso in cui nella ripartizione al 50% dei posti tra Gae e Gm se i posti destinati al concorso sono in numero maggiore dei posti messi a bando questi verranno attribuiti agli idonei presenti in graduaotira del concrso classificatisi oltre i posti messi a bando secondo la disposizione prevista dal DM 356 di maggio. Quindi la disposizione è chiara: le eventuali compensazioni sono disposte a partire dall'anno scolastico 2014/2015, ma riguardano, ove possibile, le immissioni dell'anno precedente. "A.6 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario.”
Qui si chiarisce
esplicitamente che il "recupero" sia relativo alle
precedenti operazioni di assunzione per l'anno 2013/2014.
Su questo punto va detto che il Testo Unico a cui tanti idonei si
appellano chiedendone il suo rispetto, oltre alle immissioni in
ruolo 50% concorso e 50% Gae prevede i recuperi anche per gli anni
in cui non siano stati banditi i concorsi nel caso fosse esaurita la
precedente gm del 99. E' infatti scritto nel Testo Unico all'art.
399 comma 2:
"Nel
caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed asami sia
esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva."
Tuttavia un altro aspetto completamente trascurato mette una seria
ipoteca sulla legittimità dello scorrimento su graduatorie composte
da molti idonei non abilitati. Va infatto ricordato che questa
procedura concorsuale, a differenza delle precedenti del '99 e '90,
non è abiltitante in conformità al D.I. n.
460 del '98, dunque successivo al Testo Unico
e mai abrogato, che ha previsto si la partecipazione dei docenti
solo laureati entro il 2003-4 ma dispone all'art. 5, ripreso anche
dal bando del concorso 2012, l'abilitazione solo per coloro che
risulteranno vincitori del concorso e quindi classificati entro i
posti a bando.
Al di la della questione dello scorrimento, non certo marginale,
dunque le situazioni in cui sono previsti recuperi sulle immissioni
del 2013-4 ai sensi delle nuove istruzioni operative sono
essenzialmente 3:
1) graduatoria
concorso 2012 non approvata al 31 agosto 2013, GM 1999 esaurita,
quindi posti dati tutti alle GAE nel 2013/2014: vanno recuperati
tali posti assegnandoli alle Gm nel 2014/2015; Caso 2: Gm 2012 approvata e scorsa solo entro i posti a bando
2) graduatoria
concorso 2012 approvata entro il 31 agosto 2013, immissione da essa
solo sui posti messi a bando (quindi mancato scorrimento della
graduatoria di merito pur in presenza di posti) e redistribuzione
dei ruoli eccedenti alle GAE: vanno recuperati dunque i posti già
dati alle gae ne precedente anno 2013-14 detraendoli dal nuovo
contingente e attribuendoli alla Gm non scorsa; Caso 3: Gm 2012 non approvata e Gm '99 o '90 ancora non esaurita
3) graduatoria
concorso 2012 non approvata entro 31 agosto 2013, GM 1999 ancora con
aspiranti, posti distribuiti sulla base dell'art. 399: in base alla
norma, non va effettuato alcun recupero.
Allegati: Nota miur 8004 assunzioni a t.i. chiarimenti
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