Ruoli 2014-15: istruzioni operative, di Antonio Guerriero, Professionisti Scuola 7.8.2014 Emanate anche le istruzioni operative per le operazioni di immissioni in ruolo 2014-5. Concesso lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso 2012 oltre i posti messi a bando ma entro il limite del 50% dei posti disponibili del contingente. Estesa anche ai partecipanti al concorso 2012 la possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi del sostegno se specializzati dopo la conclusione del concorso o se non si è dichiarato il possesso del titolo alla scadenza del bando. Di seguito i punti riguardanti lo scorrimento delle graduatorie di merito e l'inserimento nelle graduatorie aggiuntive del sostegno (finora concesso solo ai concorsisti del '99 e '90) estratte dalle istruzioni operative appena emanate per le immissioni in ruolo 2014-15:
Scorrimento
Qualora i
vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore
rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno
assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo
A.6 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione per l’a.s. 2013/2014, ovviamente nei soli casi in cui i tali recuperi siano necessari per il rispetto della normativa vigente, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie del Concorsi ordinario."
...... A.14 In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si estende la validità della predetta norma anche a favore dei soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012. A tal fine, per gli adempimenti conseguenti, si segnala la necessità che dagli elenchi aggiuntivi sul sostegno di cui alla succitata norma siano da espungere tutti i soggetti presenti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che risultino caducate a seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso 2012 entro il termine del 31 agosto 2014. Possono dunque presentare domanda negli elenchi aggiuntivi, qualora non già presenti: a) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi 1990 e 1999 che non siano state caducate dal concorso 2012, che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dai rispettivi bandi concorsuali, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato; b) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno successivamente ai termini previsti dal bando concorsuale, ovvero che, in allora, non lo abbiano dichiarato. Tali elenchi aggiuntivi, che saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.13 sono costituiti secondo le medesime regole del punto A.13 citato. Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999."
Allegati: Allegato A nomine DOC_def_7_8_14.pdf
|