Funzione pubblica: Lara La Gatta, La Tecnica della Scuola 26.8.2014
Con una circolare
del 20 agosto 2014 vengono delineate le modalità applicative di
quanto previsto dalla legge 114/2014 in materia di distacchi e
permessi sindacali. Le nuove regole decorrono dal 1° settembre 2014 In un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, la legge stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle Pubbliche Amministrazioni, sono ridotti del 50% per ciascuna Associazione Sindacale. Per quanto riguarda, in particolare, i permessi sindacali retribuiti, la riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato. Nell'anno corrente, la riduzione del contingente dei permessi sindacali spettanti alle associazioni sindacali rappresentative deve essere effettuata secondo il metodo del calcolo pro-rata, pertanto dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il contingente spetta in misura piena, mentre il contingente relativo al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014 deve essere ridotto nella misura del 50 per cento. Il Dipartimento della Funzione pubblica precisa che fino al 31 agosto 2014 l'amministrazione è tenuta a concedere i menzionati permessi sindacali, qualora siano ancora disponibili in base al calcolo del monte ore spettante per l'anno in corso. Successivamente, a decorrere dal 1° settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla rideterminazione del contingente le associazioni sindacali abbiano esaurito il relativo contingente a disposizione, le medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito. La decurtazione del 50% non viene applicata qualora l’Associazione Sindacale sia titolare di un solo distacco sindacale. |