Come prepararsi al primo collegio dei docenti? Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 30.8.2014
Un buon avvio
può servire per evitare che in corso d'anno emergano problemi e
difficoltà. Le norme del TU del 1994 sulle competenze del collegio
dei docenti sono tuttora in vigore. Per esempio non è più il Collegio dei docenti ad individuare il vicario del dirigente scolastico, ma, cosa ormai arcinota, la scelta dei due collaboratori del DS è prerogativa esclusiva e fiduciaria dello stesso Capo d’istituto, che li sceglie in piena autonomia. Tuttavia è utile sapere che le competenze del collegio, a meno di prossime riforme sugli OO.CC., risultano da un’attenta lettura combinata dell’art. 7 del Testo Unico della scuola (Decreto legislativo 297 del 1994) e delle successive norme legislative e contrattuali attualmente vigenti. Nell’art.7 del Testo Unico ci sono norme che ormai sono state abrogate e superate dall’attuazione dell’autonomia scolastica, ma ci sono anche norme pienamente vigenti, che un docente ha il dovere di conoscere, in modo tale da pretenderne l’applicazione. Ad esempio una di queste norme riguarda l’applicazione, mai abrogata, del comma 2 punto b) dell’art.7 su citato. In tale punto è chiaramente scritto che il Collegio docenti formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto. Ma quanti sono i Collegi docenti in Italia che pretendono di esprimere proposte in tal senso? Pensiamo che siano pochissimi! Pensiamo anche che si sia accettata passivamente e a volte con uno stato di frustrazione, da parte dei singoli docenti, che l’assegnazione alle classi venga fatta dal DS senza che ne debba giustificare i criteri adottati. Anche sulla questione formulazione dell’orario scolastico, il silenzio del Collegio è assordante, con la conseguenza - in diverse circostanze - di formulazioni di orari clientelari, volti a favorire alcuni a sfavore altri, tutto a sfavore della didattica. È inutile però recriminare contro la formulazione di orari scolastici penalizzanti o contro l’assegnazione alle classi scriteriata, se al primo Collegio dei docenti non si fanno proposte su questi temi, e poi si viene puntualmente penalizzati. Sono temi, quello dell’assegnazione alle classi e della formulazione dell’orario, che se trattati opportunamente e con intelligenza al primo Collegio dei docenti dell’ inizio di un nuovo anno scolastico, possono dirimere problemi che poi affliggono il docente per tutto l’anno. Su questi temi non esiste legge 150/2009 che tenga, il Ds deve applicare criteri omogenei e spiegare, qualora si dovesse discostare dalla loro applicazione, le motivazioni che hanno indotto a fare ciò. Un’altra richiesta che il Collegio deve fare al Ds, già al primo incontro collegiale, è la presentazione del piano annuale delle attività. Si ricorda che il Collegio ha ancora il potere deliberante, ai sensi dell’art. 7 comma 2 punto a) del Testo unico . In tale punto è scritto che il Collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. É opportuno che i docenti sappiano difendere i propri diritti, piuttosto che lamentarsi delle troppe riunioni, del pessimo orario di servizio settimanale o delle classi che gli sono state assegnate, e che abbiano il coraggio di parlare al momento opportuno (al primo Collegio dell’anno scolastico), pretendendo l’applicazione delle norma legislative e contrattuali vigenti. |