Ferie: la malattia non può sospendere
la maturazione del diritto
Studio Cataldi,
21.8.2014
In un periodo di ferie per eccellenza, come quello estivo, arriva l'interessante pronuncia della sezione lavoro della Corte di Cassazione, n. 17177/2014, che ribadisce la tutela costituzionale del diritto del lavoratore alle ferie annuali, affermando il principio inderogabile secondo cui la maturazione di tale diritto "non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia", né lo stesso può essere disatteso dalla contrattazione collettiva o dall'art. 10 del d. lgs. n. 66/2003, il quale "nel confermare l'applicazione dell'art. 2019 c.c., autorizza i contratti collettivi soltanto a prevedere condizioni di miglior favore".
Chiamata ad intervenire in una vicenda inerente la diminuzione proporzionale del monte ferie nei confronti di un lavoratore in relazione ai periodi di malattia superiori a 180 giorni, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo l'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, condannando il datore di lavoro a restituire al dipendente i giorni di assenza per malattia.
Considerando, pertanto, inammissibile il ricorso della società appellante, la Corte ha precisato che "il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 Cost., è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, cod. civ., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia".
un periodo
di ferie per eccellenza, come quello estivo, arriva l'interessante
pronuncia della sezione lavoro della Corte di Cassazione, n.
17177/2014, che ribadisce la tutela costituzionale del
diritto del lavoratore alle ferie annuali, affermando il
principio inderogabile secondo cui la maturazione di tale diritto "non
può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia",
né lo stesso può essere disatteso dalla contrattazione collettiva o
dall'art. 10 del d. lgs. n. 66/2003, il quale "nel confermare
l'applicazione dell'art. 2019 c.c., autorizza i contratti collettivi
soltanto a prevedere condizioni di miglior favore".
Chiamata ad
intervenire in una vicenda inerente la diminuzione proporzionale
del monte ferie nei confronti di un lavoratore in relazione ai
periodi di malattia superiori a 180 giorni, la Suprema Corte ha
confermato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo l'art.
10 del CCNL del 12 marzo 1980, condannando il datore di lavoro a
restituire al dipendente i giorni di assenza per malattia.
Considerando,
pertanto, inammissibile il ricorso della società appellante, la
Corte ha precisato che "il diritto del lavoratore alle ferie
annuali, tutelato dall'art. 36 Cost., è ricollegabile non solo ad
una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì
al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del
lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della
prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente
alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio
diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da
ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere
impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore
e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata
delle ferie ex art. 2109, capoverso, cod. civ., trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio
quelli di assenza del lavoratore per malattia".
Fonte:
Ferie: la malattia non può sospendere la maturazione del diritto
(www.StudioCataldi.it)
In un
periodo di ferie per eccellenza, come quello estivo, arriva
l'interessante pronuncia della sezione lavoro della Corte di
Cassazione, n. 17177/2014, che ribadisce la tutela
costituzionale del diritto del lavoratore alle ferie annuali,
affermando il principio inderogabile secondo cui la maturazione
di tale diritto "non può essere impedita dalla sospensione
del rapporto per malattia", né lo stesso può essere
disatteso dalla contrattazione collettiva o dall'art. 10 del d.
lgs. n. 66/2003, il quale "nel confermare l'applicazione
dell'art. 2019 c.c., autorizza i contratti collettivi soltanto a
prevedere condizioni di miglior favore".
Chiamata ad
intervenire in una vicenda inerente la diminuzione
proporzionale del monte ferie nei confronti di un lavoratore in
relazione ai periodi di malattia superiori a 180 giorni, la
Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che dichiarava
illegittimo l'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, condannando il
datore di lavoro a restituire al dipendente i giorni di assenza
per malattia.
Considerando, pertanto, inammissibile il ricorso della società
appellante, la Corte ha precisato che "il diritto del
lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 Cost., è
ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo
dell'attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di
esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale
- a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante
le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e
sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute
nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue
che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla
sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la
stessa autonomia privata, nella determinazione della durata
delle ferie ex art. 2109, capoverso, cod. civ., trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di
servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia".
Fonte:
Ferie: la malattia non può sospendere la maturazione del diritto
(www.StudioCataldi.it)
In un
periodo di ferie per eccellenza, come quello estivo, arriva
l'interessante pronuncia della sezione lavoro della Corte di
Cassazione, n. 17177/2014, che ribadisce la tutela
costituzionale del diritto del lavoratore alle ferie annuali,
affermando il principio inderogabile secondo cui la maturazione
di tale diritto "non può essere impedita dalla sospensione
del rapporto per malattia", né lo stesso può essere
disatteso dalla contrattazione collettiva o dall'art. 10 del d.
lgs. n. 66/2003, il quale "nel confermare l'applicazione
dell'art. 2019 c.c., autorizza i contratti collettivi soltanto a
prevedere condizioni di miglior favore".
Chiamata ad
intervenire in una vicenda inerente la diminuzione
proporzionale del monte ferie nei confronti di un lavoratore in
relazione ai periodi di malattia superiori a 180 giorni, la
Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che dichiarava
illegittimo l'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, condannando il
datore di lavoro a restituire al dipendente i giorni di assenza
per malattia.
Considerando, pertanto, inammissibile il ricorso della società
appellante, la Corte ha precisato che "il diritto del
lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 Cost., è
ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo
dell'attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di
esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale
- a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante
le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e
sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute
nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue
che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla
sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la
stessa autonomia privata, nella determinazione della durata
delle ferie ex art. 2109, capoverso, cod. civ., trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di
servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia".
Fonte:
Ferie: la malattia non può sospendere la maturazione del diritto
(www.StudioCataldi.it)