Ecco le istruzioni operative per le immissioni
Silvana La Porta, La
Tecnica della Scuola 8.8.2014
Emanate anche
le istruzioni
operative per le operazioni di immissioni in ruolo 2014-5.
Concesso lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso
2012 oltre i posti messi a bando ma entro il limite del 50% dei
posti disponibili del contingente.
Il Miur ha emanato le
note 7955 (con il relativo allegato) e
7957 - rispettivamente per il personale docente e per il
personale ATA - con le quali detta le disposizioni per le assunzioni
a tempo indeterminato per l'a.s. 2014/15.
Vediamo dunque
come avverranno le immissioni. Innanzitutto le operazioni dovranno
essere completate entro il primo settembre perché il 31 agosto è
festivo.
La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello
provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata,
tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici.
Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal
sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di
mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza,
compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di
concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo
di assunzioni effettuabili.
Se in
considerazione degli accantonamenti o per effetto delle
utilizzazioni dei docenti in esubero, la disponibilità di posti in
organico di diritto dovesse risultare inferiore al contingente di
assunzione assegnato, le eventuali assunzioni non effettuate
verranno recuperate su posti relativi ad altre graduatorie.
Il D.M., in corso di emanazione, prevede la possibilità di destinare
le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo
riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la
ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso
ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito
della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle
esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli
insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto
e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista
l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento
nell’organico. Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di
candidati, le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o
di altro ordine o grado di scuola.
Per il personale
docente è confermata la ripartizione dei posti al 50% tra le vigenti
graduatorie concorsuali e ad esaurimento, senza possibilità di
recupero dei posti eventualmente assegnati alle GaE negli anni
precedenti.
È inoltre previsto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei del
concorso 2012 qualora i vincitori siano in numero inferiore rispetto
al 50% dei posti assegnati al concorso (DM 356/2014). Si ricorda il
DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i
candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso
ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione
utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno
scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad
essere nominati in ruolo.
È estesa anche agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito
del concorso 2012 la possibilità di inserimento negli elenchi
aggiuntivi del sostegno qualora abbiano acquisito il titolo di
specializzazione successivamente ai termini previsti dal bando.
Sono state
esplicitate con maggiore chiarezza le condizioni che consentono
nello stesso anno scolastico di accettare successive proposte di
assunzione per altro insegnamento o tipologia di posto
(comune/sostegno) nella stessa provincia o in altra provincia anche
per lo stesso insegnamento.
Secondo le disposizioni, di cui all’art. 15, comma 10 bis della
L.128/2013 i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato
possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o
l’utilizzazione in altra provincia, dopo tre anni di effettivo
servizio nella provincia di titolarità, salvo specifiche deroghe
previste da norme speciali e regolamentate dagli annuali contratti
sulla mobilità.
Per il personale
docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a
qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza
quinquennale su tale tipologia di posto.
Le nomine in
ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate
entro il 31 agosto 2014, leggasi 1° settembre, in quanto il 31
agosto 2014 è festivo comportano l’assunzione in servizio dal 1°
settembre 2014. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo
tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2014/2015 ed
assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.
Infine per il
personale ATA sono stati previsti posti anche per le assunzioni di
DSGA inseriti nelle graduatorie per responsabile amministrativo o
coordinatore amministrativo non esaurite o per sanare eventuali
contenziosi in essere. Qualora il contingente assegnato su di un
profilo professionale risulti eccedente rispetto agli aspiranti,
dovranno essere effettuate compensazioni sugli altri profili. Ciò al
fine di assicurare il totale delle assunzioni autorizzate.
Nel frattempo il Miur riflette sulla proposta dei sindacati di
integrare il contingente delle assunzioni anche dopo il primo
settembre…