Riforma Scuola – XVII Legislatura (2013 – )
Il quadro della situazione

di Dario Cillo, Educazione & Scuola agosto 2014

XVII Legislatura (dal 15 marzo 2013) – elezioni politiche 24 e 25 febbraio 2013
- Governo Monti (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013)
Ministro Istruzione, Università e Ricerca: Francesco Profumo – Sottosegretari: Elena Ugolini, Marco Rossi Doria
- Governo Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014)
Ministro Istruzione, Università e ricerca: Maria Chiara Carrozza – Sottosegretari: Gabriele Toccafondi, Marco Rossi Doria, Gianluca Galletti
- Governo Renzi (dal 22 febbraio 2014)
Ministro Istruzione, Università e ricerca: Stefania Giannini – Sottosegretari: Roberto Reggi, Angela D’Onghia, Gabriele Toccafondi


Il quadro delle riforme nel corso della XVII legislatura, perdurando la precaria congiuntura economica internazionale, continua ad essere vincolato alla razionalizzazione delle risorse ed al contenimento della spesa pubblica, anche se si presentano timidi spiragli di un rinnovato interesse per la centralità dell’istruzione.

Di particolare rilievo in tal senso la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che rappresenta, ad oggi, il contributo normativo a più ampio spettro per il settore.

Analizziamo di seguito le principali novità normative introdotte nel corso della Legislatura.


Alternanza scuola-lavoro: sul tema interviene l’art. 5, comma 4-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, che stabilisce:

Ai fini dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e’ adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresi’ le modalita’ di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attivita’ di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresi’ all’individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Apprendistato: sul tema interviene l’art. 8-bis  della Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda, in tal senso, il Decreto Interministeriale 5 giugno 2014;

Codice di Comportamento: il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, stabilisce il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici; si veda anche il Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, Prot. n. 525, recante il codice di comportamento del MIUR;

Dimensionamento istituzioni scolastiche: l’art. 12 della della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che dopo il comma 5-bis, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, sia inserito il seguente:

«5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche’ per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale e’ adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis».

Dirigenti scolastici: l’art. 17 della della Legge 8 novembre 2013, n. 128, così modifica l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero e’ comunicato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo. Al concorso per l’accesso al corso-concorso puo’ partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianita’ complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo’ comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu’ prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attivita’ didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalita’ di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».
1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita’ di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. E’ fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall’ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva e’ prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’ art. 1, c. 2-ter della Legge 5 giugno 2014, n. 87, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, stabilisce che

“Entro il 31 dicembre 2014, e’ bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e’ esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti gia’ vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti gia’ autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonche’ ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.”

Dirigenti tecnici: l’ art. 18 della della Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza l’assunzione dei vincitori e degli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008 (si veda il Decreto Direttore Generale 17 aprile 2013);

Disabilità: il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, definisce l’adozione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità;

Dispersione scolastica: sul tema interviene l’art. 5, comma 4-bis, e l’art. 7  della della Legge 8 novembre 2013, n. 128; si veda anche il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, n. 87, Bando nazionale per il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica (vd. Dispersione scolastica);

Edilizia e sicurezza scolastica: gli artt. 10, 10-bis e 10-ter della Legge 8 novembre 2013, n. 128, sono espressamente dedicati all’edilizia e sicurezza delle strutture che ospitano le istituzioni scolstiche (si veda anche il Decreto Interministeriale 11 aprile 2013, che contiene le linee guida con gli indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole, anche in linea con l’innovazione introdotta nell’organizzazione della didattica con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2013, n. 267 ed il Decreto Ministeriale 5 novembre 2013, Prot. n. 906).
Dal luglio 2014 ha preso avvio il Piano per l’edilizia scolastica del governo, una proposta strutturata che prevede la costruzione di nuovi edifici scolastici o di rilevanti manutenzioni, grazie alla liberazione di risorse dei comuni dai vincoli del patto di stabilità per un valore di 244 milioni (#scuolenuove) ed il finanziamento per 510 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione per interventi di messa in sicurezza (#scuolesicure), di decoro e piccola manutenzione (#scuolebelle);

Formazione: il Decreto del Ministero per i Beni Culturali 19 febbraio 2014, come previsto dall’art. 16, comma 3, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, definisce le modalità per l’accesso gratuito del personale docente, di ruolo e con contratto a termine, nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per il 2014;

Libri scolastici: l’art. 6, della Legge 8 novembre 2013, n. 128 (si veda la Nota 9 aprile 2014, AOODGOS Prot. n. 2581), stabilisce:

  • lo sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013)

  • la facoltatività della scelta dei testi scolastici (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

  • la realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

AI fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, il MIUR emanerà, entro la fine dell’a.s. 2013-2014, le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l’elaborazione dei suddetti materiali.
Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l’a. s. 2014/2015, dovranno essere inviati entro la fine dell’a. s. 2014/2015 – secondo le modalità previste nelle linee guida predette – al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Offerta formativa: l’art. 5 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce:

  • al comma 1, l’inserimento di un’ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» negli istituti tecnici e professionali, in una delle due classi del primo biennio, laddove lo stesso non sia già previsto;

  • al comma 4-quater, l’introduzione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell’infanzia;

Orientamento: sul tema si veda l’art. 8 della Legge 8 novembre 2013, n. 128;

Personale Docente, Educativo e ATA: l’art. 15, comma 1, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:

“Per garantire continuita’ nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell’ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, e’ definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo. Il piano e’ annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,  commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni”;

Personale Docente di Sostegno: l’art. 15, commi dal 2 al 3-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che:

2. Al fine di assicurare continuita’ al sostegno agli alunni con disabilita’, all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e’  inserito il seguente: «La predetta percentuale e’ rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed e’ pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016».
2-bis. Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 e’ assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall’applicazione del primo periodo non puo’ comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall’attuazione del comma 2.
3. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Anche per le finalita’ di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

Sul tema si veda la Nota 22 luglio 2014, Prot. n. AOODGPER 7328, che trasmette la Sequenza contrattuale art.30 CCNI mobilita 2014-15, sottoscritta in data 22.7.2014

Personale inidoneo: si veda la Nota 3 dicembre 2013, Prot. n . AOODGPER 13000, che trasmette il Decreto Interministeriale, relativo al Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013, n. 128; (si veda la Nota 1 agosto 2014, Prot. n . AOODGPER 7749);

Professionalità docente: il MIUR ha costituito uno specifico gruppo di lavoro (Decreto Direttore Generale 8 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 111 e Decreto Direttore Generale 7 maggio 2014, AOODPIT Prot. n. 190) e due cantieri per la scuola (Docenti e Competenze per il Made in Italy);

Riorganizzazione MIUR: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR, in vigore dal 29 luglio 2014, determina l’articolazione del Ministero in tre dipartimenti:

  1. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

  2. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

  3. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Salute nelle scuole: l’art. 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, estende il divieto di fumo, previsto dall’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche alle sigarette elettroniche ed alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche;

Wireless nelle scuole: l’art. 11 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza “la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali“; si veda il Decreto Ministeriale 9 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 804 ed il Decreto Direttore Generale 19 dicembre 2013, Prot.n. 3559