Al 30 settembre la domanda di Giovanni Sicali, La Tecnica della Scuola 6.9.2013 In applicazione del comma 20 bis del D.L. 95/2012 viene stabilito che il personale in esubero non utilizzato in maniera proficua ed in possesso dei requisiti ante Fornero (entro il 31 agosto 2012) può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 30 settembre 2013. Su immediata segnalazione del nostro amico Leo Tuccari riportiamo, integralmente, la nota prot. 8719 del 5 settembre 2013, inviata dal MIUR ai Direttori degli U.S.R. e ai Dirigenti Provinciali avente per oggetto: “Cessazione dal servizio personale docente in esubero a.s. 2013/14”. “Come è noto, il comma 17 del decreto legge 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, dispone che il personale docente a tempo indeterminato risultato in esubero deve essere proficuamente utilizzato su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di titolarità. Il successivo comma 20 bis dispone, inoltre, che “Il personale docente di cui al comma 17 che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Ne consegue che il personale docente in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio che per l’a.s. 2013/14 non risulti proficuamente utilizzabile nemmeno dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione di cui sopra, può essere collocato in quiescenza secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del citato art. 24 dalla legge n. 214/2011, anche se i requisiti siano maturati tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2012. Nell’istanza di cessazione l’interessato dovrà espressamente dichiarare la volontà di cessare dal servizio, nonché il possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi di accesso al trattamento pensionistico come indicati nella C.M. 98 del 20 dicembre 2012. Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate in forma cartacea presso l’Ufficio Territoriale di riferimento entro il 30 settembre, il quale, tramite l’apposita funzione SIDI già in esercizio, potrà convalidare, con i consueti codici già presenti a sistema senza indicazione della data della domanda, la cessazione dal servizio. Una volta convalidate le domande, gli UST predisporranno i prospetti dati di pensione da inoltrare all’Ente previdenziale. Per le modalità e i termini di presentazione delle domande di pensione da parte degli interessati direttamente all’Ente previdenziale verranno fornite successive indicazioni operative”. |