Caos sulle nomine fuori lista
Nel giro di pochi giorni, due interventi del
ministero di Carlo Forte, ItaliaOggi 24.9.2013
Nomine sul sostegno e messe a disposizione: è
caos. A soli due giorni di distanza dall'emanazione della nota 9416,
del 18 settembre, che doveva servire a mettere ordine nelle
assunzioni dei docenti di sostegno fuori graduatoria, il ministero
dell'istruzione è dovuto intervenire con una nuova nota (9594 del 20
settembre scorso) per tentare di diradare le nebbie suscitate dalla
nota del 18 settembre. Secondo la lettura incrociata dei due pareri ministeriali, l'assunzione dei supplenti di sostegno, individuati tramite le messe a disposizione, va fatta con priorità rispetto ai non specializzati.
A patto però, che siano esaurite tutte le
graduatorie di istituto della provincia, che l'aspirante docente
abbia presentato le messe a disposizione in una sola provincia e che
non risulti incluso nelle graduatoria di alcuna provincia. Resta
ferma, in ogni caso, la priorità per gli aspiranti abilitati
rispetto ai non abilitati e l'obbligo per i dirigenti scolastici di
graduare gli aspiranti con messa a disposizione tramite la
compilazione di apposite graduatorie aggiuntive. Il tutto mediante
l'applicazione delle regole e dei punteggi validi per le graduatorie
di istituto.
La questione riguarda le cosiddette messe a
disposizione dei docenti di sostegno. Che sono mere istanze con le
quali gli aspiranti docenti in possesso del diploma di
specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap
dichiarano di essere disponibili ad accettare eventuali proposte di
assunzione a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici. Le
istanze vengono presentate direttamente presso le scuole. E vengono
considerate dai dirigenti scolastici all'atto dell'esaurimento delle
graduatorie di istituto. Intendendo per tali sia le graduatorie
dell'istituzione scolastica di riferimento, che quelle delle altre
scuole della provincia. In buona sostanza, dunque, si tratta di un
criterio di assunzione meramente residuale. Che può essere
utilizzato solo dopo avere adottato senza esito tutte le soluzioni
previste dalla normativa. Compreso l'esaurimento delle graduatorie
d'istituto dei non specializzati.
Negli ultimi anni, però, secondo quanto si
evince dalla nota del 18 settembre, l'amministrazione ha dovuto fare
i conti con il contrario avviso della giurisprudenza. Che sarebbe
incline a ritenere tassativo il criterio del previo possesso del
titolo di specializzazione ai fini dell'insegnamento agli alunni
disabili. E quindi il ministero dell'istruzione è dovuto correre ai
ripari, avvisando i dirigenti scolastici che, quando si tratta di
sostegno, bisogna fare uno strappo alla regola. In pratica, dopo
l'esaurimento degli elenchi di sostegno, il dirigente scolastico non
dovrebbe applicare il comma 2, dell'articolo 6, del regolamento
sulle supplenze. Ma dovrebbe passare all'individuazione di un
docente specializzato tra quelli che abbiano presentato la messa a
disposizione. Ma il condizionale è d'obbligo. Perché, fino ad ora, il regolamento delle supplenze non è stato modificato nel senso indicato dalla giurisprudenza. E dunque, continua a dispiegare effetti. Effetti vincolanti, evidentemente. Oltre tutto il ministero, pur avendo titolo a regolare la materia del reclutamento dei supplenti, per farlo ha bisogno di utilizzare lo strumento regolamentare. Che di per sé è soggetto a rigidi vincoli procedurali. Insomma, può modificare gli istituti sostanziali e le procedure. Ma non può farlo con una semplice nota. |