Dl 104 scuola e personale:
emendamenti di manutenzione e di buon senso

 dal blog di Max Bruschi, 15.10.2013

Era prevedibile che sull’articolo 15 del DL 104/2013, dedicato al personale scolastico, si attirassero le attenzioni emendative dei gruppi parlamentari, con ben 92 richieste. Forse meno prevedibile, ma comprensibile che sugli emendamenti si abbattesse la scure dei requisiti di ammissibilità (poco meno della metà delle proposte), con un rigore che pare a volte non pienamente giustificato e con criteri non sempre seguiti alla lettera. Ma tant’è. Il gioco è quello, e occorre stare alle regole. Caduti dunque, in quanto giudicati estranei alla materia del decreto, gli emendamenti sulle scuole paritarie; quasi tutti gli emendamenti di riapertura delle graduatorie ad esaurimento; caduto anche, forse per una lettura superficiale (”introduzione di una disciplina transitoria”: verrebbe da dire, ma dove?), l’emendamento PDL, volto a modifiche del Testo Unico tali da introdurre la biennalità dei concorsi (già prevista dalla delega Fioroni), fissare l’abilitazione quale titolo di partecipazione, spazzare via alcune norme desuete e tutelare i vincitori della procedura appena bandita. Pazienza. E peccato.

Restano invece, tra i sopravvissuti a firma Centemero (PDL), alcuni emendamenti “tecnici” che potrebbero a ben ragione potersi fregiare di un appoggio ampio, purché si guardi al merito delle proposte e non al colore del proponente, anche attraverso riformulazioni che incorporino più ipotesi. Quella che segue è una trattazione sintetica, che ho pensato di dividere per capitoletti e arricchire (o allungare) inserendo in corsivo i testi degli emendamenti, in modo tale da consentire a ognuno di farsi un’idea precisa e non mediata.

1. Assunzioni, di anno in anno, su tutti i posti vacanti e disponibili

Inizio, in ordine, dal primo, cui tengo particolarmente perché si tratta di una mia vecchia battaglia. L’emendamento 15. 1 recita:  Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Per garantire continuità nell’erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l’invarianza finanziaria il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato personale docente, educativo e ATA, con particolare riferimento agli assistenti tecnici di laboratorio, a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Si tratta, in sostanza, di superare la logica dei “piani straordinari di assunzione”, per abbracciare il principio (sacrosanto), già presente nel comma dedicato ai docenti di sostegno, dell’assunzione su tutti i posti che, di anno in anno, si rendono “vacanti e disponibili”. Un emendamento che dà qualche certezza in più agli aspiranti, è alla base di procedure regolari e consente di rispondere al contenzioso in atto in sede UE per l’abuso di contratti a tempo determinato. Sullo stesso tema  c’è un emendamento (quasi identico) di SEL, il 15.85 (Fratoianni), che però abroga anche il cosiddetto regime autorizzatorio: mi piacerebbe, ma vedo difficile la “bollinatura” da parte della Commissione Bilancio e preferisco restare ancorato al possibile.

2. Area unica sul sostegno. Si passa ai fatti.

L’emendamento 15. 2 traduce in norma la risoluzione Pes (PD), approvata all’unanimità nella scorsa legislatura, ma rimasta lettera morta. Se approvato, l’emendamento porrà fine al pluridecennale sconcio delle quattro aree nelle quali sono suddivisi i docenti di sostegno nella secondaria di secondo grado, unificandole e prevedendo, al comma 3 quater, una specifica procedura concorsuale per il SOS sul 50% dei posti:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) sono unificate. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un’unica graduatoria provinciale secondo i rispettivi punteggi.
3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono costituite graduatorie provinciali specifiche per il sostegno articolate per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e per la scuola secondaria di secondo grado. Le graduatorie sono costituite da docenti presenti nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, di seguito denominato Testo unico scuola, in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno per i rispettivi gradi di istruzione, graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
3-quater. I concorsi di cui all’articolo 400 del Testo unico scuola indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell’abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito l’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell’articolo 399 del predetto testo unico, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l’accesso ai ruoli su posto di sostegno.

3. Congelati SSIS e dintorni.

L’emendamento 15. 3 chiude tombalmente la triste vicenda dei congelati SSIS: “Il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è così integrato: «All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento secondario anche successivamente all’aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L’eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario. I soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all’atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.»

Giova sottolineare che, ai sensi delle norme attuative del 249/2010, l’emendamento copre anche i “semestre aggiuntivo”. In zona limitrofa, e cioè sui laureati in Scienze della Formazione Primaria “vecchio ordinamento”, ecco gli emendamenti 15.55 (Chimienti): Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2012, aggiungere il periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l’iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all’emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l’inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all’atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca»

e Malpezzi (PD) 15.37: Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) il comma 2-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 216, convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2012, viene sostituito dal seguente: «Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera ), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Possono, inoltre, chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive e per lo scioglimento della riserva a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015.”

Tra i due, ad essere sincero, preferisco il primo, che ha il merito di chiudere la “fascia aggiuntiva” e risparmiare al Miur un contenzioso che, sentenze della corte Costituzionale alla mano, lo vedrebbe soccombente. In effetti, se la fascia aggiuntiva poteva avere un senso “nelle more” dell’aggiornamento complessivo delle graduatorie, il senso cessa nel momento (l’aggiornamento del prossimo anno scolastico) in cui a tutti soggetti è lasciata libertà di scelta. Quanto all’inclusione nelle GAE di tutti i laureati del vecchio oradinamento SFP, i buoi, come si suol dire, scapparono al tempo dell’emendamento Russo. E’ noto che ero contrario alla riapertura, per il semplice fatto che, all’epoca dell’immatricolazione, era noto che il percorso non avrebbe più consentito l’iscrizione in GAE. Ma oggi risulta stravagante, dopo la riapertura “una tantum” di due anni fa, a parità di percorso, titolo, immatricolazione, escludere alcuni soggetti NON in base “al ciclo”, ma in base all’anno di laurea. 

4. Abilitati TFA e futuri TFA

L’emendamento 15. 4 risponde all’esigenza di dare un minimo di tutela agli abilitati “post SSIS”. Non solo si consente, nelle more dell’aggiornamento triennale delle GI, di assegnare al personale abilitato in III fascia le supplenze in via prioritaria, ma si delega il Miur alla modifica del regolamento supplenze, in modo da costituire una graduatoria provinciale, composta da soggetti abilitati non in GAE, per la copertura delle supplenze annuali e sino al termine del servizio, ponendo fine a una evidente stortura prodotta da un regolamento concepito a graduatorie permanenti aperte e all’assurdo di cattedre annuali ricoperte da personale col solo titolo di studio solo sulla base della casualità nella scelta delle istituzioni scolastiche.

“Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell’articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, in previsione dell’aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.”

Sullo stesso argomento vi è anche l’emendamento 15.57, Chimienti M5S, (Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l’iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.), che però sconta il difetto di dilatare i tempi (occorre un decreto ministeriale, l’apertura di un bando, la predisposizione degli atti da parte degli uffici: ad andar bene, se ne parla a gennaio) e ha un difetto di “dettato”, visto che, così come è scritto, lascia “libera” la scelta di dove andarsi a inserire, creando una certa disparità con chi è bloccato nelle scuole scelte due anni fa, e di essere “una tantum”.

Il 15. 5 risolverebbe, manu militari, uno degli inutili passaggi per bandire le procedure ordinarie di abilitazione TFA, visto che abolisce i pareri del MEF sui contingenti, inutili visto che non ci sono oneri di spesa, ma utili a rallentare biblicamente le procedure.

5. Diplomati magistrali

L’emendamento 15.10 risolve una questione sul valore del diploma magistrale creata da una serie di emendamenti maldestri alla legge 62/2000, risolti a dire la verità dal 249/2010, ma sui quali gli USR danno pareri difformi cui le scuole paritarie si adeguano, arrivando in alcuni casi al licenziamento di personale con diploma magistrale per paura di perdere la parità:   Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:
Il comma 4-bis dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è abrogato.

In tal modo, si chiarisce una volta per tutte la possibilità per un diplomato magistrale di essere assunto a tempo indeterminato in una paritaria, come accade, a seguito di concorso, su una statale.