Legislatura 17ª - 7ª Commissione permanente
La maggioranza respinge la proposta Bocchino Resoconto sommario n. 48 del 05/11/2013. Relativamente all'ordine del giorno n. 48 il senatore BOCCHINO (M5S) ritiene che si tratti di una questione assai spinosa inerente i precari della scuola i quali hanno subito un danno a seguito della cancellazione della possibilità di monetizzare le ferie per il solo anno 2012-2013. Nel ravvisare pertanto una certa confusione normativa, reputa necessario tutelare i diritti acquisiti e dunque insiste per la votazione dell'ordine del giorno. Il sottosegretario GALLETTI conferma il proprio orientamento negativo, manifestando con forza la volontà di non creare aspettative che non possono essere rispettate. Posto ai voti è dunque respinto l'ordine del giorno n. 48.
Si riporta di seguito il testo dell'Ordine del Giorno
premesso che: All'articolo 15, comma 1, si fa esplicito riferimento a una «specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola»; considerato che: nel Ccnl scuola 29/11/2007, tuttora vigente, le ferie dei supplenti sono regolate dall'articolo 19, comma 2 che recita: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Quindi sino a giugno 2012 era regolare prassi, al termine di ogni
supplenza, la liquidazione al supplente delle ferie maturate e non
godute. considerato inoltre che: l'interpretazione letterale delle norme suesposte induce a sostenere che l'intero anno scolastico 2012/2013 sia ancora regolato dalle “vecchie” norme contrattuali e che quindi tutte le ferie maturate debbano ancora essere liquidate ai supplenti che non avevano, in realtà, nessun obbligo a richiederle nei giorni di sospensione delle lezioni e che non possono quindi vedersele assegnate d'ufficio. A giugno 2013 , al termine delle lezioni, il MIUR pubblica l'informativa sindacale prot. n. 3753 del 13/06/2013 a firma del dott. Filisetti, direttore generale - ufficio Bilancio- che recita: “La direzione Generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l'avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese
quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita
dal Ccnl cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto.
Analogamente, la liquidazione ed il compenso sostitutivo per le
ferie non fruite dal personale docente ed Ata, titolare di contratti
di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività
didattiche, è effettuata dal ministero dell'economia e delle
Finanze, ragionerie dello Stato, al quale i dirigenti scolastici
trasmetteranno gli atti necessari”. Le scuole, a questo punto, attendevano indicazioni dalle ragionerie territoriali circa le modalità tecniche di analoga liquidazione per i supplenti annuali In tale contesto si inserisce la nota del 4 settembre 2013 n. 72696 del Mef che smentisce l'informativa sindacale MIUR di giugno affermando che la favorevole previsione contrattuale contenuta nell'art. 19 del Ccnl era stata già disapplicata dall'entrata in vigore della spending review e pertanto già da allora non apparteneva più all'ordinamento scolastico. Indi per cui, conseguenza di tale confusione tra quanto affermato dal Miur e quanto dal Mef è che si delineano diverse linee interpretative da parte dei dirigenti scolastici che distinguono periodi non monetizzabili in assoluto e periodi monetizzabili solo in parte. Chiarificatrice sarebbe dovuta essere l'ulteriore nota del MIUR del 6 settembre 2013 n. 1204, 2 soli giorni dopo la nota MEF, che nel sollecitare le scuole a terminare i pagamenti dei supplenti brevi ribadisce che “la risorsa finanziaria assegnata alle istituzioni scolastiche per il pagamento delle supplenze brevi è comprensiva di quella necessaria per il pagamento delle ferie dovute in base alla normativa vigente, nella misura cioè 30/360 per i giorni previsti dal contratto”, riproponendo di fatto lo stesso testo di giugno 2013 e non tenendo in nessun conto la nota MEF.
tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo: a intervenire, anche normativamente, al fine di ripristinare lo status quo ante spending review, per consentire l'applicazione dell'art. 19 del vigente ccnl anche al fine di tutelare soggetti quali i precari della scuola già pesantemente penalizzati dalle politiche del lavoro perpetrate in questo ultimo decennio.
Bocchino, Serra, Montevecchi, Bignami |