Precari ai Pas per tutte le classi Un anno sulla stessa cattedra, vale anche la formazione di Carlo Forte, ItaliaOggi 19.11.2013 Docenti precari ai blocchi di partenza in vista dell'avvio dei corsi abilitanti speciali. Il ministero dell'istruzione ha già predisposto la bozza di decreto con le disposizioni a cui dovranno attenersi gli atenei, gli istituti di alta cultura e gli uffici periferici per organizzare i corsi.
Italia Oggi è in grado di anticiparne il
contenuto: i corsi saranno obbligatoriamente istituti e organizzati
dalle università, dai conservatori (purchè sedi di dipartimento di
didattica della musica) e dalle accademie. L'elenco degli aventi
diritto a frequentare i corsi, però, sarà compilato e trasmesso
dagli uffici scolastici regionali, sulla base delle domande e previo
accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
Saranno ammessi ai corsi i docenti non di
ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei
titoli di studio previsti dal decreto n.39/1998 e dal decreto
n.22/2005, che abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico
1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre
anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di
formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Per avere diritto ad accedere ai corsi
bisognerà essere in grado di vantare un periodo di servizio di
almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di
concorso. Almeno un anno di servizio dovrà essere stato prestato
sulla classe di concorso per la quale si chiede l'accesso al
percorso formativo abilitante speciale. Per essere considerato
valido, ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di
almeno 180 giorni. Oppure il servizio dovrà essere stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale. Il requisito di servizio si matura anche
cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe
di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di
formazione professionale.
A questo proposito, però, il ministero
dell'istruzione, con la nota 11970 dell'8 novembre scorso, ha
chiarito che al fine del raggiungimento dei tre anni di servizio e
analogamente a quanto previsto per la scuola primaria e per la
scuola dell'infanzia, possono essere cumulati i servizi prestati su
classi di concorso appartenenti alla scuola secondaria sia di primo
che di secondo grado. Fermo restando che almeno un anno scolastico
deve essere stato prestato sulla stessa classe di concorso (si veda
altro articolo in pagina). Il servizio prestato nei centri di
formazione professionale deve essere riconducibile a insegnamenti
compresi in classi di concorso e prestato nei corsi accreditati
dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Il servizio
sul sostegno è valido alle stesse condizioni del servizio prestato
su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha
costituito titolo di accesso al servizio sul sostegno. Gli aspiranti
che anno prestato servizio in più anni e in più di una classe di
concorso dovranno optare per una sola di esse.
Le classi di concorso richiedibili sono quelle
previste nelle tabelle A, C e D allegate al decreto 39/98. La
domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata agli uffici
scolastici regionali tramite apposita istanza online. I candidati ammessi ai corsi saranno assegnati ai singoli atenei, ai conservatori e alle accademie della regione secondo criteri che dovranno assicurare sia la frequenza dei corsi che lo svolgimento del servizio. Se non sarà possibile soddisfare tutte le richieste, per scarsità di posti attivabili, i corsi saranno suddivisi in più anni accademici. In tal caso, l'accesso degli aventi titolo avverrà, con priorità, in favore di chi non ha l'abilitazione e secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio. Che sarà calcolata secondo i punteggi indicati dal decreto 13 giugno 2007 per la III fascia delle graduatorie di istituto. I servizi valutabili sono quelli presenti al Sidi (sistema informativo dell'istruzione) se prestati nelle scuole statali e quelli derivanti dalle autocertificazioni degli interessati, se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale. A parità di punteggio il candidato con maggiore anzianità anagrafica avrà la priorità. Se non si raggiungeranno almeno 30 unità per corso, potranno essere attivati corsi interregionali oppure i corsisti potranno essere raggruppati per classi di concorso affini. E in ogni caso, tali corsi potranno prevedere anche dosi massicce di attività in e-learnig. I corsi dovrebbero iniziare entro la seconda metà del mese di dicembre 2013 e terminare, possibilmente, entro la prima decade del mese di giugno 2014. Gli esami si svolgeranno entro la fine del mese di luglio 2014. La durata complessiva dei corsi sarà di 900 ore pari a 36 Cfu. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Sarà consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20%. |