Mobilità 2013-2014: di L.F. La Tecnica della Scuola, 17.3.2013 Mobilità 2013-2014: rettifiche no, revoche si, rinunce niNell’ordinanza ministeriale n.9 del 13 marzo 2013, che regola, come previsto dall’art.462 del d.lgs. 297/94, alcune specifiche disposizioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ata, è presente l’art.5, che tratta delle rettifiche, revoche e rinunce delle domande di trasferimento o di mobilità professionale, richieste dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda É possibile chiedere la rettifica della domanda di trasferimento o di passaggio di ruolo/cattedra, dopo la scadenza dei termini di presentazione? Si può chiedere la revoca di tale domande dopo la scadenza dei suddetti termini? Si può rinunciare alla mobilità dopo che essa sia stata effettuata e pubblicata? A questi interrogativi dà risposta l’art.5 commi 1,2,3,4,5,6 dell’O.M. n.9/2013. Dalla lettura di questi commi, potremmo dire che la rettifica della domanda con integrazioni o modifiche sulla stessa, anche per quando riguarda l’ordine delle preferenze di scuole o di sedi, non è consentita in alcun modo. Non è possibile nemmeno intervenire su rettifiche degli allegati alla domanda. Invece è possibile revocare totalmente o parzialmente, nel caso si siano presentate più domande, la richiesta di mobilità.
La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di
servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente
rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in
considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno
prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di
personale nell’art. 2 della stessa O.M. numero 9, per la
comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Cosa succede se
l’istanza di revoca è inviata successivamente al su citato decimo
giorno? Possiamo dire che in generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso. Possiamo quindi concludere che la domanda di trasferimento non può essere rettificata, può essere revocata e in alcuni casi, del tutto eccezionali, una volta concesso il trasferimento, si può ottenere la sua rinuncia. |