Pubblicata la nota per le assegnazioni a.s. 2013/2014 di L.L. La Tecnica della Scuola, 25.3.2013 Le posizioni di comando attualmente in essere cesseranno il 31 agosto prossimo e il personale comandato o fuori ruolo deve presentare domanda in modalità cartacea per il rientro nei ruoli di provenienza La legge di stabilità 2013 ha previsto una riduzione del 50% del contingente di dirigenti scolastici e di docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. In attesa dell’emanazione del provvedimento del Ministro che necessariamente dovrà ridistribuire in maniera organica il nuovo contingente a seguito della riduzione delle unità disponibili, con la nota prot. n. 2980 del 25 marzo 2013 ha informato che tutte le posizioni di comando attualmente in essere cesseranno a decorrere dal 31 agosto 2013. Pertanto, a partire dal prossimo anno scolastico 2013/2014, il personale interessato dovrà riprendere servizio nella propria sede di titolarità oppure, nel caso di collocamenti fuori ruolo per periodi superiori a 5 anni, presso la sede determinata in accordo con l’U.S.R. competente, fatta salva la possibilità di partecipare alla nuova procedura di selezione indetta dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali dell’Amministrazione centrale e periferica e di collocarsi in posizione utile all’ottenimento del rinnovo del comando. Le domande per il rientro nei ruoli di provenienza sono regolate dall’art. 5 commi 1 e 2 del CCNI sottoscritto l’11.3.2013 sulla mobilità ed il personale comandato e quello collocato fuori ruolo deve produrre domanda finalizzata all’ assegnazione di sede definitiva che verrà disposta con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e con le modalità indicate anche all’art. 3 dell’O.M. n. 9/13 sulla mobilità. Tale domanda, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità, dovrà essere prodotta in forma cartacea e rivolta all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta, entro le date di scadenza indicate nell’art. 3 dell’O.M. sulla mobilità. Nel caso gli interessati non ottengano una delle sedi richieste, per mancanza di disponibilità, potranno presentare domanda di mobilità all’ Ufficio territorialmente competente, che le acquisirà al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento. In tale circostanza la domanda di mobilità sarà presentata via web se proposta entro i termini indicati nell’art. 2, comma 1, dell’O.M. n. 9/2013; in caso contrario, superate tali scadenze, gli interessati saranno riammessi nei termini e la domanda sarà presentata in forma cartacea. |