Il trasferimento dal sostegno su
posto comune di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 15.3.2013 Chi ha chiesto ed otterrà il trasferimento da posto di sostegno a posto comune o come più raramente accade abbia richiesto il percorso di mobilità contrario, per gli anni precedenti non ha più diritto né alla continuità della scuola, né a quella di sede nelle graduatorie interne Finalmente è arrivata l’O.M. 9 del 13 marzo 2013 sulla mobilità che, insieme alla messa in linea delle istanze on line, già attive da 12 marzo , apre la partita della mobilità 2013-2014. Tra i diversi chiarimenti da fare sulla nuova mobilità 2013-2014 , c’è da dire che, chi ha chiesto ed otterrà il trasferimento da posto di sostegno a posto comune o come più raramente accade abbia richiesto il percorso di mobilità contrario, cioè da posto comune sul sostegno, per gli anni precedenti non ha più diritto né alla continuità della scuola, né a quella di sede nelle graduatorie interne . Per sede si intende il comune dove è ubicata la scuola di titolarità. Questo è definitivamente chiarito nella nota 5 bis dell’attuale contratto sottoscritto il giorno 11 marzo 2013. Infatti tra le righe di tale nota viene esplicitato quanto segue: il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune. Questo chiarimento risolve i dubbi di chi riteneva di mantenere, nelle graduatorie interne d’Istituto, la continuità di servizio secondo l’allegato D della tabella valutazione dei titoli e servizi punto C) ( 2 punti per anno entro il quinquennio e 3 punti oltre il quinquennio), dopo avere ottenuto il trasferimento da sostegno a posto comune all’interno della stessa scuola. Anche in questo caso è impossibile pretendere il punteggio della continuità, in quanto essa è stata interrotta con il passaggio dal sostegno al posto comune. In qualsiasi caso il passaggio dal sostegno a posto comune o il viceversa è considerabile a tutti gli effetti una soluzione della continuità e quindi fa perdere ogni punteggio precedentemente accumulato sulla voce continuità del servizio. Un altro chiarimento che vale la pena approfondire è quello del punteggio riconosciuto al dottorato di ricerca, che verrà valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l’anno) se il docente è in servizio oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di dottorato, mentre varrà solo 3 punti se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola , ai sensi della lett. B). |