Quel trattamento disuguale
dell’anzianità di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 10.3.2013 Perché il trattamento giuridico del periodo di anzianità di servizio di un precario della scuola è valutato al 50%, rispetto lo stesso servizio prestato da chi ha un contratto a tempo indeterminato? Qual è la giustificazione oggettiva di questa evidente e immotivata disparità? Per poter rispondere a questi interrogativi, bisogna cominciare con il dire, che questa disparità viene applicata annualmente nell’allegato D dell’anzianità del servizio al CCNI sulla mobilità. In particolar modo si evidenzia nella tabella A relativa al punteggio di anzianità di servizio ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo e nella tabella B ai fini della mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo). Nella tabella A al punto B è scritto : “per ogni anno di servizio pre-ruolo” sono riconosciuti 3 punti che nel caso delle graduatorie interne d’Istituto e della mobilità d’ufficio si riducono a soli due punti dopo i primi quattro anni di anzianità di servizio pre-ruolo. La stessa cosa è scritta nella tabella B punto B ai fini della mobilità professionale. Quindi i periodi di anzianità del servizio svolto con contratti a tempo determinato, anche se annuali e quindi superiori ai 180 giorni di servizio, sono valutati la metà del punteggio rispetto al servizio prestato a contratto a tempo indeterminato. Perciò nel primo caso il servizio annuale vale 3 punti e nel secondo vale 6 punti. Non esiste una motivazione oggettiva e legittima per giustificare questa disparità di trattamento, e non si può pensare che il servizio prestato da un docente a contratto determinato abbia un valore giuridico e professionale dimezzato, saremmo all’aberrazione. Quindi non rimane che ritenere questa anomalia, illegittima, illogica e immotivata. D’altronde queste tabelle di valutazione del punteggio, proprio nella parte anomala, appena descritta, vanno ad infrangere anche la clausola 4 della direttiva europea 1999/70. Cosa è scritto in questa clausola 4? In tale clausola è evidenziato quanto segue: “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Queste osservazioni, che non sono di poco conto, dovrebbero trovare la volontà sindacale e dell’Amministrazione di cambiare il CCNI sulla mobilità, proprio nella parte delle tabelle dei punteggi, aggiornandole anche rispetto alle chiarissime direttive europee. |