Supplenti "costretti" a chiedere le
ferie di R.P. La Tecnica della Scuola, 23.3.2013 Sta capitando in molte scuole italiane. Il problema č il solito: il Ministero continua a non riconoscere pienamente il diritto dei supplenti al pagamento delle ferie non fruite. Con la puntualitā delle piogge primaverili, il problema del pagamento delle ferie dei supplenti torna alla ribalta con l’approssimarsi delle vacanze pasquali. Il motivo č semplice. Miur e MEF stanno cercando di minimizzare in ogni modo le conseguenze di una norma del tutto impraticabile oltre che contestatissima da parte delle organizzazioni sindacali. Il problema nasce da una norma introdotta nella legge sulla spending review dell’estate scorsa secondo la quale il personale statale non ha diritto al pagamento delle ferie non fruite per qualunque ragione. Successivamente č stato chiarito che la disposizione, che di fatto disapplica una norma contrattuale, sarebbe entrata in vigore a partire dal 1° settembre 2013. Ma finora l’Amministrazione ha continuato a prendere tempo in attesa di ottenere non meglio definiti pareri tecnico-legali. Nel corso di uno degli ultimi incontri fra Miur e sindacati č stata preannunciata una circolare che fa divieto di monetizzare i giorni di ferie corrispondenti ai giorni di sospensione delle lezioni e che tale divieto sarā applicato dal 1 gennaio 2013. Tutto tace sul periodo dal 1 settembre 2012 al 31 dicembre 2012. Intanto, nel tentativo di cancellare il problema dalla radice, in molte scuole i dirigenti scolastici invitano “gentilmente” i docenti a chiedere le ferie nei periodi di sospensione delle lezioni: l’invito c’era giā stato prima delle vacanze natalizie e viene rinnovato proprio in questi giorni in occasione delle imminenti vacanze pasquali. E’ evidente che i supplenti che chiedono di fruire delle ferie durante le vacanze pasquali perdono qualunque possibilitā di rivendicare in seguito il pagamento delle ferie non fruite per qualunque motivo. Il suggerimento, piuttosto, potrebbe essere quello di chiedere le ferie in giornate coincidenti con l’attivitā didattica: la scuola sarebbe ovviamente costretta a rifiutarle e questo lascerebbe impregiudicata per il supplente la possibilitā di aderire ad eventuali azioni legali promosse dalle organizzazioni sindacali. |