L’inderogabilità dei contratti
collettivi di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 8.3.2013 Della norma sull’inderogabilità dei contratti collettivi, riguardante in modo specifico, l’orario dei docenti della scuola secondaria e sui periodi di fruizione delle ferie, se ne parla così poco che riteniamo accendere una luce che richiami l’attenzione di tutto il corpo docente Non si può certo dimenticare, il tentativo forzoso ma improvvisato, messo in atto dal ministro Francesco Profumo nel novembre 2012, di aumentare l’orario di servizio dei docenti della scuola secondaria, da 18 a 24 ore settimanali, a parità di salario. E’ utile ricordare che tale tentativo, proprio a causa dell’ improvvisazione, tipica di dilettanti allo sbaraglio, fallì e trovò un’onda di protesta capace di neutralizzarlo. Adesso è stato preparato, con acuta strategia, che niente ha a che spartire con l’improvvisazione del primo tentativo, il terreno per aumentare l’orario di servizio del personale docente delle scuole secondarie da 18 ad almeno 20 ore settimanali, sempre a parità di stipendio. Di cosa si tratta? Non sono elucubrazioni mentali, dettate da uno stato paranoico, ma piuttosto si tratta della triste realtà che aleggia come uno spettro sui docenti della scuola secondaria. Stiamo parlando della legge di stabilità 2013, che prevede l’inderogabilità dei contratti collettivi sui temi specifici dell’orario di servizio dei docenti delle scuole secondarie e sui periodi delle ferie. Questo è scritto nel comma 56 della legge 228 del 24 dicembre 2012, detta legge di stabilità 2013. È un intervento gravissimo della legge su materie di esclusiva competenza contrattuale. Il comma 56 stabilisce che quanto previsto dalla stessa legge di stabilità sull’orario dei docenti della secondaria e sui periodi di fruizione delle ferie sia inderogabile dai contratti collettivi, e che, dal prossimo primo settembre 2013, vengano disapplicate le clausole contrattuali contrastanti. Questo è la prima mossa per rendere inderogabile, rispetto una prossima legge, per esempio che potrebbe arrivare con il mortale abbraccio del fiscal compact, che renderà inderogabile l’art.28 comma 5 del CCNL 2006-2009, che sancisce le 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. In buona sostanza il comma 56 della legge di stabilità 2013, rende il legislatore libero di agire, prevedendo di fare leggi volte a derogare in pejus e quindi in senso più sfavorevole ai lavoratori, rispetto agli accordi di natura contrattuale. Si tratta senza minimizzare di un vero e proprio attacco ai diritti dei docenti italiani, che non dobbiamo scordare sono i peggio pagati di Europa. |