Tfa, inattivo per plurilaureati di G.S. La Tecnica della Scuola, 3.3.2013 I maestri con diploma accademico di vecchio ordinamento in strumento e che hanno superato il biennio sperimentale, ma senza i 360 gg. di insegnamento, si vedono esclusi ingiustamente dal TFA speciale di cui alla circolare Miur del 28 febbraio 2013 (dipartimento per l’istruzione, università e ricerca, alta formazione artistica, musicale e coreutica) avente per oggetto: “Problematiche concernenti l’attivazione e lo svolgimento dei corsi TFA”. Per i non addetti ai lavori si tratti di questo: I diplomati del vecchio ordinamento conseguivano sino, fino al Patto di stabilità (legge 228 del 24 dicembre 2012 commi 102-107), un diploma accademico con valenza equipollente a laurea triennale. E perciò si rendeva necessario, per coloro i quali volevano completare il titolo di studi, frequentare (dopo selezione) un titolo accademico di secondo livello. L’opzione possibile era l’accesso al biennio abilitante (aperto solo in determinati e limitati anni) oppure il biennio sperimentale specialistico. In seguito alla legge 228/2012 i diplomati del vecchio ordinamento si sono giustamente ritrovati con un corso di laurea magistrale, mentre coloro i quali si erano sobbarcati al biennio specialistico hanno visto vanificati il proprio tempo e i propri oneri economici. Ad onor del vero, i maestri “plurilaureati” non stanno a mettere in dubbio che il vecchio titolo debba avere valore di un percorso di laurea completo, ma ritengono il MIUR omissivo per non avere precedentemente equiparato il vecchio titolo ad una laurea magistrale: facendo così evitare un’inutile, pubblicizzata e dispendiosa frequenza ad un biennio sperimentale. Senza dimenticare che molti maestri hanno dovuto abbandonare percorsi universitari alternativi a causa di norme accademiche, che proibiscono la contemporaneità dell’iscrizione in più università (tranne che in situazioni di costosissimi part-time). A questo proposito si è costituito, dal 1° marzo, un profilo Facebook (“Vogliamo Il Tirocinio”) con lo scopo di aggregare gli interessati ad una azione civile ed anche giuridica per il riconoscimento di accesso diretto al TFA, in assenza del requisito dei 360 gg. Da informazioni non ufficiali, sembra che il ministro Profumo, a breve, dovrà specificare meglio proprio su questo requisito, nella speranza che i maestri “plurilaureati” dell’alta formazione artistica non debbano essere penalizzati peggio dell’ultima ruota del carro. Per non parlare dell’esclusione totale dall’accesso dei diplomati al biennio di secondo livello “Interpretativo-compositivo” dalle graduatorie per l’insegnamento nei licei musicali e coreutici, quando questo è consentito agli abilitati alla classe di concorso AJ 077. |