Orario scolastico di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola 29.5.2013 A chi deve essere assegnata, secondo la legge, la formulazione dell’orario scolastico? La risposta a questa domanda è scritta, nero su bianco, nell’art. 396, comma 2, punto d) del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, noto come D.L.vo n. 297/1994, in cui si attribuisce al dirigente scolastico il compito di formulare l'orario di servizio sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto. Bisogna ricordare che sempre nel D.L.vo 297/94 all’art. 7, comma 2, punto b), il collegio dei docenti è chiamato ad elaborare proposte, al dirigente scolastico, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto. Quindi è chiaro, secondo quanto scritto nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che la formulazione dell’orario è una responsabilità diretta del ruolo del dirigente scolastico, che in alcun modo potrebbe delegare, retribuendo un docente, a svolgere tale mansione. Eppure è una prassi diffusa, criticata e messa in evidenza da diversi sindacati, affidare a singoli docenti oppure a commissioni orario, il compito di formulare l’orario scolastico, retribuendolo con il fondo d’Istituto. Leggendo con attenzione le contrattazioni d’Istituto di alcune scuole, si nota, tra le voci retribuite con il fondo d’Istituto, l’esistenza di quella per la formulazione dell’orario scolastico. In certe scuole si arriva a compensare, per questa funzione, fino a 100 ore ad una singola persona, che cumula questo compenso ad altri come per esempio quella di funzione strumentale o ancora peggio di primo collaboratore del dirigente scolastico. Il delegare, da parte di un dirigente scolastico, il compito della formulazione dell’orario è quindi da considerarsi un atto illegittimo, di cui il dirigente risponde in prima persona. La contestazione da parte di un docente sull’orario scolastico, non può avere ricadute verso chi formula l’orario, in quanto delegato del dirigente, ma a rispondere degli errori è sempre ed unicamente il dirigente, che deve fare attenzione, nella formulazione dell’orario ai criteri stabiliti dal consiglio d’istituto. L’aspetto che come dicevano prima, è contestato dai sindacati, è quello che si sperperano i soldi del Fis per retribuire compiti che dovrebbero essere pertinenza del capo d’istituto. Pagare 100 ore a 17,50 euro l’ora, significa decurtare di 1750 euro lordi il fondo d’istituto. La domanda è: ma tutto questo è lecito? Se un dirigente avesse veramente il bisogno di delegare questa funzione ad un docente, che magari è più competente nella formulazione dell’orario, potrebbe fare svolgere questa mansione ai propri collaboratori, che già vengono retribuiti, oppure assegnare ad una funzione strumentale di accollarsi questo onere all’interno della sua stessa funzione. Significativa è la presa di posizione della Fgu-Gilda degli Insegnanti riguardo l’uso allegro del fondo d’Istituto, che spesso viene utilizzato in malo modo e con sprechi evidenti, tanto da fare sostenere che sarebbe molto meglio e più saggio limitare le risorse di questi fondi, in cambio dello sblocco dei contratti e degli scatti di anzianità, che invece rappresentano il salario ordinario. |