La sanzione sproporzionata dalla Gilda degli insegnanti di Potenza, 7.5.2013 Ennesima vittoria della Gilda di Potenza nelle aule giudiziarie. Questa volta a fare giustizia è stato il giudice del lavoro di Melfi che ha annullato una sanzione inflitta ingiustamente da un dirigente scolastico ad un assistente tecnico, colpevole di non essere riuscito a compiere un’impresa impossibile: effettuare la scansione di un documento con un PC dell’età della pietra. Va detto subito, peraltro, che per annullare la sanzione il giudice non ha avuto bisogno di entrare nel merito, perché il dirigente aveva commesso talmente tanti errori nel procedimento da rendere illegittima la sanzione già sotto il profilo procedurale. In particolare, il dirigente aveva visto una recidiva che non c’era (e aveva omesso di contestarla) e aveva violato il principio di proporzionalità della sanzione, infliggendo una sospensione per un fatto che, se frutto di negligenza (e non è questo il caso) avrebbe giustificato a malapena un rimprovero. Il ricorso è stato patrocinato dalla Gilda di Potenza e la difesa tecnica è stata assunta dall’avv. Enzo Faggella, legale di fiducia del sindacato. Di seguito pubblichiamo il testo della sentenza omettendo, per carità di patria, il nome del dirigente e della scuola dove si sono svolti i fatti. D’altra parte, come è facile intuire, l’interesse della Gilda non è certo quello di colpire le persone, quanto, invece, quello di difendere i lavoratori e affermare principi che possano consentire a tutti di lavorare serenamente stando al riparo da abusi e soprusi. E’ bene precisare che la condanna del direttore generale dell’Usr Basilicata (in solido con il dirigente scolastico) non costituisce una responsabilità personale del medesimo, atteso che ai sensi dell’art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 17/2009, la legittimazione passiva nei giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici è individuata in capo al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale. Tanto più che, in caso di condanna di un dirigente scolastico per utilizzo scorretto del potere disciplinare, fermo l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria (qualora il fatto integri la responsabilità di cui all’art. 571 c.p. o altra più grave responsabilità) e alla Corte dei conti (per il danno erariale dovuto alla condanna alle spese) in capo al direttore regionale insorge anche l’obbligo di procedere in sede disciplinare nei confronti del dirigente scolastico autore dei fatti oggetto del giudizio. |