Una volta assunti in ruolo i precari
continuano ad essere discriminati

di L.F. La Tecnica della Scuola 10.5.2013

Nelle graduatorie che si usano per le operazioni di mobilità gli anni di precariato valgono la metà. Ma una direttiva europea prevede che non si possano discriiminare i lavoratori precari da quelli a tempo indeterminato.

Secondo un principio di non discriminazione tra lavoratori, la direttiva europea 1999/70 CE dispone la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di un ripetersi continuativo di contratti di lavoro a tempo determinato.

L'Italia ha recepito tale direttiva europea, approvando nel settembre 2001 il decreto legislativo n. 368. In questo decreto legge, si sottolinea che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta e che la durata totale massima di uno o più contratti a tempo determinato, stipulato secondo la stessa tipologia, non può superare i tre anni. In buona sostanza un docente precario inserito nelle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla direttiva europea, recepita dalla normativa italiana, dopo il terzo contratto annuale a tempo determinato, dovrebbe essere regolarizzato con un contratto a tempo indeterminato.
Infatti l'articolo 5, punto 4bis, del su citato d.lgs. 368, dispone che, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi, qualora per effetto di una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, indipendentemente dai periodi d’interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Nella scuola l’abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato viola palesemente gli accordi comunitari e disattende completamente la direttiva europea su citata e per questo motivo che i sindacati, unitariamente, dovrebbero riaprire la partita contrattuale partendo proprio dal rispetto delle norme comunitarie. La questione non è soltanto un danno di tipo economico ma anche di carattere giuridico.

E' importante sottolineare che la direttiva europea 1999/70 è un diritto per i precari di oggi, ma lo è anche per i precari di ieri. Infatti tutti coloro che hanno subito, per la mancanza di concorsi a cattedra per un decennio, un lungo periodo di precariato ed oggi sono passati di ruolo, si trovano nelle graduatorie interne d’Istituto e nella mobilità, discriminati nel punteggio, per il dimezzamento dell’anzianità di servizio. Il discrimine infatti sta nel fatto che, contrariamente a quanto scritto nella clausola 4 della direttiva europea 1999/70, ogni hanno di servizio prestato con contratto a tempo determinato vale, come scritto nel CCNI mobilità del marzo 2013, la metà del punteggio rispetto al servizio prestato dal docente contrattualizzato a tempo indeterminato. Questa discriminazione non è cosa di poco conto. Infatti facendo i calcoli, si può notare che un docente, precario dal 1999 al 2006, ha riconosciuti nella graduatoria interna d’Istituto o per la mobilità, un punteggio di anzianità, per quel lasso di tempo di un settennio, di 21 punti piuttosto che 42.

Bisognerebbe accogliere i suggerimenti di questa direttiva europea, che vorrebbe parità tra il servizio svolto con contratto a tempo determinato rispetto a quello svolto con contratto a tempo indeterminato e si dovrebbe modificare sostanzialmente le tabelle di valutazione dell’anzianità di servizio, cercando di sanare il discrimine che esiste appunto tra il servizio svolto in regime di contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, prestato comunque nello stesso ordine di scuola.