La sanzione senza contraddittorio va annullata di P.A. La Tecnica della Scuola 8.5.2013 Il giudice del lavoro di Melfi ha annullato una sanzione inflitta da un dirigente scolastico ad un assistente tecnico, colpevole di non essere riuscito a effettuare la scansione di un documento con un PC obsoleto. Lo comunica Fgu-Gilda che fa rilevare l’approssimazione procedurale del dirigente scolastico che “aveva visto una recidiva che non c´era (e aveva omesso di contestarla) e aveva violato il principio di proporzionalità della sanzione, infliggendo una sospensione per un fatto che, se frutto di negligenza (e non è questo il caso) avrebbe giustificato a malapena un rimprovero.” La Gilda precisa ancora che è stato pure condannato il direttore generale dell´Usr Basilicata (in solido con il dirigente scolastico), ma che “non costituisce una responsabilità personale del medesimo, atteso che ai sensi dell´art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 17/2009, la legittimazione passiva nei giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici è individuata in capo al direttore generale dell´Ufficio scolastico regionale. Tanto più che, in caso di condanna di un dirigente scolastico per utilizzo scorretto del potere disciplinare, fermo l´obbligo di denuncia all´autorità giudiziaria (qualora il fatto integri la responsabilità di cui all´art. 571 c.p. o altra più grave responsabilità) e alla Corte dei conti (per il danno erariale dovuto alla condanna alle spese) in capo al direttore regionale insorge anche l´obbligo di procedere in sede disciplinare nei confronti del dirigente scolastico autore dei fatti oggetto del giudizio.” |