Tfa speciali addio;
rivoluzione nelle immissioni in ruolo nella scuola

Il ministro Carrozza elimina i Tfa speciali e promette nuove immissioni in ruolo

da LeggiOggi.it, 9.7.2013

Sono al via i corsi abilitanti riservati ai docenti precari, tra l’altro, importante novità, saranno privi della prova preselettiva che tanto era cara al precedente ministro Profumo. I nuovi corsi si chiameranno “percorsi formativi abilitanti speciali” e nella pratica andranno a sostituire quelli che tutti abbiamo conosciuto come i Tfa speciali, ossia tirocini formativi attivi. Questa novità si trova in Gazzetta Ufficiale, nella fattispecie in quella n.155 del 4 luglio ed entrerà in vigore a partire dal 19 luglio prossimo.

A cominciare da quella data gli interessati avranno la possibilità, utilizzando la procedura via web che sarà attivata dal ministero dell’istruzione, di iscriversi. E’ prevista anche l’emanazione di un decreto dirigenziale che recherà la normativa di dettaglio. L’accesso ai corsi abilitanti sarà riservata ai precari che potranno vantare 3 anni di servizio, ma fino al 2011/12, di cui almeno uno nella disciplina oggetto del corso, anche se abilitati in altre discipline.

Non sono previste prove d’accesso da superare e gli aventi titolo a partecipare saranno classificati in base all’anzianità di servizio. Questo criterio permetterà di definire gli scaglioni che saranno progressivamente avviati alla frequenza dei corsi. Il tutto però senza grande chiarezza in merito alla quantità di posti disponibili per le future assunzioni anche se qualche cifra il ministro dell’Istruzione, Maria Chiara Carrozza, l’ha dato; 15 mila nuove immissioni in ruolo a settembre e 44 mila per il triennio successivo.

Ad ogni modo la disponibilità di 15 mila posti l’anno si rivela piuttosto scarsa rispetto al fabbisogno occupazionale della categoria dei docenti precari abilitati, che ad oggi conta almeno 150 mila unità. C’è di più, infatti con ogni probabilità è una categoria destinata a crescere anche grazie ai corsi riservati che stanno per cominciare.

Dunque, il sistema della formazione e del reclutamento sta mettendo sempre più a nudo le sue falle complice l’assenza, in questo sono d’accordo tutte le sigle sindacali, di una politica che conduca il processo, coniugando l’esigenza di rinnovamento con la tutela di diritti acquisiti, e non lo insegua. Il decreto sui corsi riservati tra l’altro chiude le porte ai docenti di ruolo. In pratica non prevedendo una ricollocazione professionale per i circa 9 mila insegnanti in esubero sulla propria classe di concorso e che potrebbero abilitarsi su altre classi per le quali c’è mancanza di figure.

In questo modo la mobilità professionale, pensata dalla legge per un impiego intelligente del personale, perde un’altra buona chance per passare dalla teoria alla pratica. La preclusione appare ancora più stridente se si pensa che molti docenti in esubero sono stati e saranno ricollocati secondo i titoli di studio posseduti indipendentemente  dal possesso dell’abilitazione, così come indicato dall’art. 14, comma 17 del decreto legge 95/2012.

Quanto al contenuto del decreto sui corsi riservati, il dispositivo prevede che fino all’anno accademico 2014 – 2015 gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno istituire ed attivare percorsi abilitanti speciali rivolti all’abilitazione  all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e percorsi simili dovranno essere fissati per la scuola dell’infanzia e primaria.

Potranno partecipare i docenti non di ruolo che abbiano maturato, a decorrere dal 1999/2000 fino al 2011/2012 compreso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o nei centri di formazione professionale. Il lavoro prestato nei centri di formazione riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso sarà valutato solo se prestato per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti sarà valutato anche il servizio realizzato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni. Oppure quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124 ossia dal 2 febbraio fino agli scrutini. Il requisito potrà essere raggiunto anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.