Il docente delegato dal DS di Lucio Ficara, La Tecnica della Scuola 29.7.2013 Qual è la differenza dell’eseguire da parte di un docente l’ ordine di servizio del dirigente scolastico rispetto ad agire in qualità di suo delegato? La differenza è sostanziale ed è perfettamente rilevata dall’art.18 del Decreto del Presidente della Repubblica n.3/1957, che afferisce le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Nel su citato articolo , riferito alle responsabilità che il dipendente ha nei confronti dell’amministrazione, è scritto quanto segue: “L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore”. È del tutto chiaro che se un dirigente dovesse ordinare ad un docente un compito improprio o addirittura illegittimo, lo deve richiedere attraverso un atto scritto, assumendosene pienamente la responsabilità. In questo caso il docente, proprio in virtù dell’art.18 del DPR 3/57 è esentato da ogni tipo di responsabilità, che invece si assume direttamente il superiore che ha impartito l’ordine.
Facciamo un esempio concreto: se il Ds chiede al docente di svolgere
la sua lezione assegnandogli due classi accorpate, per tamponare
l’assenza di qualche collega, lo deve fare con un chiaro ordine di
servizio, in modo che tutto quello che accade, in una tale
situazione anomala come quella dell’accorpamento di due classi, che
non è previsto da alcuna normativa e che è irregolare sotto il
profilo delle norme sulla sicurezza, ricade sotto la responsabilità
del dirigente scolastico ed esenta il docente, che è costretto ad
eseguire l’ordine di servizio, da qualsiasi responsabilità
oggettiva. |