Tfa speciale: da domani sarà Pas al via 90 mila precari

Entro oggi in Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere pubblicato
il decreto dirigenziale che da il via al Tfa speciale

da LeggiOggi.it, 30.7.2013

Oggi in Gazzetta Ufficiale dovrebbe essere pubblicato il decreto dirigenziale che da inizio ai Tfa speciali, o per meglio dire ai Pas, la nuova dicitura.  Dunque, secondo le stime del Miur, saranno tra 80 e 90 mila i precari ai nastri di partenza per conseguire l’abilitazione all’insegnamento che avranno l’obbligo di iscriversi solo ed esclusivamente per via telematica ed avranno tempo fino al 29 agosto per presentare la domanda di iscrizione.

Nella domanda sarà necessario dichiarare in modo chiaro di essere disposti ad assicurare sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi, tuttavia sarà comunque permesso l’impiego di permessi per il diritto allo studio. Gli aspiranti, per avere diritto ad accedere ai corsi, dovranno essere in grado di vantare un requisito di servizio pari a tre anni di insegnamento nel periodo compreso dall’anno scolastico 1999/2000 e fino al 2011/2012 incluso.

Il servizio deve essere prestato con il possesso del predetto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ossia nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a partire dall‘anno scolastico 2008/2009. E’ valutabile anche il servizio fornito in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.

Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono sommare, purché per ogni anno scolastico il servizio sia stato prestato completamente nella medesima tipologia di posto. E’ valido anche il servizio fornito su posto di sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto di richiesta.

Chi non riuscirà a raggiungere il requisito di servizio necessario nel periodo 1999/2000-2011/2012, potrà “dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/2013″. Quanto ai titoli di studio di ingresso, il decreto fa riferimento chiaramente ai vecchi diplomi magistrali e alle lauree del vecchio ordinamento, salvo alcune eccezioni.

Per la scuola secondaria i titoli di accesso sono quelli menzionati nel decreto 30 gennaio 1998 n. 39, tabelle A, C e D, e nel decreto 9 febbraio 2005 n.22. In pratica, dunque, sono validi sia i titoli del vecchio ordinamento (indicati nel decreto 39/2005) che le lauree specialistiche (incluse nel decreto 22/2005). Questo è valido anche per gli aspiranti docenti di strumento musicale, che potranno far valere  nello stesso modo sia i diplomi accademici di II livello che i diplomi di conservatorio del vecchio ordinamento.

Del resto, con l’entrata in vigore del comma 107, dell’art. 1, della legge 24 dicembre  2012, n. 228, i diplomi del vecchio ordinamento sono stati equiparati ai titoli di II livello. In quest’ultimo caso, quindi, più che di un’ eccezione alla regola, si tratta di una pura presa d’atto del mutato quadro normativo. Per quanto concerne la scuola dell’infanzia e primaria, il decreto prevede l’accesso ai percorsi formativi speciali per i non laureati in possesso dei vecchi diplomi conseguiti prima dell’anno scolastico 2000/2001. 

Nella fattispecie, per accedere ai Pas per la scuola dell’infanzia, gli aspiranti dovranno essere capaci di vantare il possesso del diploma di scuola magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente. Il titolo sperimentale, perché sia valido, deve essere riconducibile al diploma di maturità magistrale con apposita dicitura sul diploma stesso o, in mancanza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’istituto dove il titolo è stato conseguito.

Stesso discorso vale per la scuola primaria per la quale non è ritenuto valido il diploma triennale ma il solo diploma di istituto magistrale sempre che sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/02. La durata dei corsi sarà di un anno, ma è previsto uno sconto sui crediti  in virtù della valorizzazione dell’esperienza acquisita sul campo.

Invece dei 60 crediti, in cui si articola ordinariamente un anno di università, la durata sarà pari a 41 crediti formativi. Ciò dovrebbe valere anche per la scuola primaria dell’infanzia, ma il condizionale è d’obbligo perché il decreto fa riferimento solo alla tabella A del decreto 11 novembre 2011, che reca i titoli di accesso e non l’articolazione dei crediti.