
          
          TFA Speciali, PAS: 
			i commi del decreto denunciati e contestati 
			
           Cristina Pipitone
			
			Cervelliamo, 10.7.2013
			
			Dalla pubblicazione tanto attesa della bozza del decreto contenente 
			le modifiche apportate all’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D. 
			M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013 relativo ai corsi 
			PAS (ex TFA speciali), diversi sindacati (e docenti) hanno 
			contestato il contenuto e minacciato o avviato ricorsi. 
			Quali sono i commi del decreto considerati illegittimi o ingiusti?
			
			L'anief avvia il ricorso per gli esclusi
			
			
			
			PAS: Slitta la presentazione della domanda 
			
			I commi contestati
			
			1-bis. Fino all’anno accademico 
			2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione 
			artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo 
			livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’universita’ 
			e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche’ sedi di 
			dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro 
			dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 
			82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali 
			definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne 
			costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento 
			dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo 
			e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, 
			nonche’ i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola 
			dell’infanzia e alla scuola primaria. 
			  
			1-ter. Ai percorsi di cui al 
			comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi 
			gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione 
			ovvero di idoneita’ alla classe di concorso per la quale chiedono di 
			partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano 
			maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno 
			scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole 
			statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il 
			servizio prestato nei centri di formazione professionale 
			riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e’ 
			valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo 
			di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. Ai fini 
			del presente comma e’ valido anche il servizio prestato nel 
			sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu’ anni e 
			in piu’ di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo 
			restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi 
			ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti 
			previsti dal presente comma e’ valutabile il servizio effettuato 
			nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per 
			ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero 
			quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi 
			dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il 
			suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, 
			nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle 
			scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. 
			
			16-bis. Sono ammessi 
			al percorso di cui al comma 16, senza la necessita’ di sostenere la 
			prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei 
			requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola 
			dell’infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei 
			requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di 
			servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati 
			nella scuola primaria. L’aspirante opta per il percorso relativo 
			alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola 
			primaria. 
          
          
			 