TFA Speciali, PAS:
i commi del decreto denunciati e contestati
Cristina Pipitone
Cervelliamo, 10.7.2013
Dalla pubblicazione tanto attesa della bozza del decreto contenente
le modifiche apportate all’art. 15, cc. 1bis, 1 ter e 16bis del D.
M. 249/10 dal Regolamento n. 81 del 25 marzo 2013 relativo ai corsi
PAS (ex TFA speciali), diversi sindacati (e docenti) hanno
contestato il contenuto e minacciato o avviato ricorsi.
Quali sono i commi del decreto considerati illegittimi o ingiusti?
L'anief avvia il ricorso per gli esclusi
PAS: Slitta la presentazione della domanda
I commi contestati
1-bis. Fino all’anno accademico
2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo
livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’universita’
e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche’ sedi di
dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 ottobre 2004, n.
82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali
definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne
costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo
e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter,
nonche’ i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola
dell’infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al
comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi
gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione
ovvero di idoneita’ alla classe di concorso per la quale chiedono di
partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano
maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno
scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole
statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il
servizio prestato nei centri di formazione professionale
riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e’
valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo
di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. Ai fini
del presente comma e’ valido anche il servizio prestato nel
sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu’ anni e
in piu’ di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo
restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi
ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti
previsti dal presente comma e’ valutabile il servizio effettuato
nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per
ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero
quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi
dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il
suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati,
nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle
scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
16-bis. Sono ammessi
al percorso di cui al comma 16, senza la necessita’ di sostenere la
prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei
requisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola
dell’infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei
requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di
servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati
nella scuola primaria. L’aspirante opta per il percorso relativo
alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola
primaria.