TFA speciale: problemi e dubbi da chiarire.
Requisiti, titoli, costi, data inizio. Decreto martedì

Molti dettagli sul Percorso Abilitante Speciale, come i titoli da possedere
e i requisiti richiesti per la partecipazione, sono già noti. Restano da scoprire i costi.

Lorenzo Pascucci, webmasterpoint, 28.7.2013

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dei TFA speciali (o PAS), sono tante le informazioni già diffuse. I corsi si svolgeranno secondo il calendario fissato da università e AFAM, in linea di massima nelle ore pomeridiane o nell'intera giornata del sabato. Restano da scoprire i costi della partecipazione. Possono partecipare ai TFA speciali i docenti non di ruolo, compresi quelli tecnico pratici, che, fra gli anni scolastici 1999/2000 e 2011/2012, hanno maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Molto probabilmente sarà aggiunto anche l'anno 2012/13, ma si resta in attesa della conferma.

In merito ai requisiti da possedere al momento della domanda di partecipazione, si va dal diploma di scuola o istituto magistrale o di istituto per la scuola dell'infanzia al diploma di istituto magistrale o sperimentale per la scuola primaria, passando per quelli delle tabelle A, C e D del decreto ministeriale 39/98 e quelli contemplati nel decreto ministeriale 22/2005 per strumento musicale e diplomi accademici di II livello per la scuola secondaria. Dovrebbe essere ribadita l'incompatibilità fra la frequenza ai percorsi abilitanti con quella ai corsi universitari che terminano con il rilascio di titoli accademici.

La domanda di partecipazione ai TFA speciali potrà essere formulata per una sola regione e per una sola classe di concorso. La frequenza è obbligatoria con un tetto di assenze del 20%. Dal regolamento istituito dei TFA speciali, si apprende che per conseguire l'abilitazione sarà necessario raggiungere il punteggio di almeno 60 su 100. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso.