Congedo straordinario retribuito, Scuola Informazione, 19.1.2013 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota prot. 2285 del 15/1 u.s., ha dato risposta alla lettera del 13 dicembre 2012, prot. n. 9555, con la quale il Miur ha chiesto il parere dello stesso in merito all’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001, con particolare riferimento agli effetti che l’assenza produce sulla maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione. Alla luce del disposto dell’art. 42, del d. lgs. n. 151/2001, così come modificato dalla lett. b), comma 1, del d.lgs. m. 119/2011 e di quanto riportato nella propria circolare n. 1/2012, al riguardo il suddetto Dipartimento ha rappresentato che nell’esaminare l’istituto occorre distinguere la valenza dell’anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo e, cioè, l’effetto che si produce rispetto al trattamento pensionistico e quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per la progressione a fini economici e, quindi, i periodi di congedo sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica.
Questa conclusione è confermata dalla considerazione che, di regola, i
periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche
presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che
porta ad un arricchimento della professionalità e ad un
miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione
che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal
servizio e non svolge la propria attività lavorativa. |