Finanziamenti alle scuole in base ai risultati

di R.P. La Tecnica della Scuola, 4.1.2013

La disposizione è contenuta nel comma 149 (art. 1) della legge di stabilità. Non è chiaro a quali risultati si debba fare riferimento. Obbligatorio d'ora in poi rivolgersi alle convenzioni quadro della Consip. E ci saranno le "linee guida" per la costituzione di reti di scuole finalizzate alla gestione degli acquisti.

Le norme contenute in due commi (149 e 150) della legge di stabilità per il 2013 stanno passando sotto silenzio ma non per questo non incideranno sul funzionamento delle scuole.

Le disposizioni riguardano la materia dell’ acquisto di beni e servizi.

In concreto si stabilisce che d’ora innanzi anche le istituzioni scolastiche dovranno fare obbligatoriamente ricorso alle convenzioni quadro della Consip.

Il comma 149 prevede anzi che quanto prima il Miur dovrà emanare delle apposite “linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni”.

Sembra insomma di capire che per certi tipi di forniture le scuole dovranno istituire (e formalizzare) delle vere e proprie reti in modo da spuntare prezzi e condizioni più vantaggiose per tutti.

L’intento è certamente nobile e condivisibile, ma per esprimere un giudizio più preciso sugli effetti della norma è bene attendere le preannunciate “linee guida” (peraltro va osservato che la legge non fissa un termine entro il quale dovranno essere emanate).
Certamente bisognerà tenere conto della specificità del sistema scolastico e della tipologia di forniture di cui le scuole hanno bisogno e che sono assai diverse da scuola a scuola (nelle scuole dell’infanzia vanno per la maggiore pennarelli, colori a dita e cartoncini, materiali del tutto assenti alle superiori dove diventano prioritarie le forniture per i laboratori).

Senza considerare che spesso, soprattutto nelle scuole dell’infanzia e nelle primarie, risulta difficile prevedere nel dettaglio ogni acquisto fin dall’inizio dell’anno scolastico.
Il comma 149 contiene poi ancora una disposizione secondo cui, a decorrere dal 2014, “i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

La norma, per la verità, è piuttosto sibillina in quanto il testo non chiarisce a quali risultati si dovrà fare riferimento. Oltretutto le risorse per il funzionamento sono già ora ampiamente inadeguate e non si capisce davvero come possano ulteriormente riviste ed eventualmente ridotte.