Sui punteggi di anzianità di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 18.1.2013 Ecco qualche curiosità sulle dichiarazioni dell’anzianità di servizio. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, quanti punti dovrebbe valere? Incominciamo con il dire che una volta inoltrata la domanda di mobilità con i relativi allegati, contenenti le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del DPR 445/2000, attraverso le istanze on line, i responsabili degli Uffici territoriali competenti, potranno procedere, qualora lo ritengano opportuno, ad un controllo d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia. Tutto ciò significa che chi, malauguratamente, incappa in un controllo delle proprie dichiarazioni personali, in cui si rileva un falso, rischia una doppia sanzione, una di natura procedurale e l’altra di natura penale ai sensi dell’art.26 della legge n.15/1968 e dell’art.76 del DPR 445/2000. In sostanza, le sanzioni sono di due nature: procedimentali e penali. L'articolo 75 del DPR 445, si riferisce alla prima fattispecie e disciplina la decadenza dai benefici ottenuti dall'emanazione di un provvedimento favorevole in base ad una dichiarazione falsa. L’art.76 del DPR 445 si riferisce alla tipologia di sanzione penale, che nei casi peggiori potrebbe arrivare anche all’interdizione dalla professione. Per questo motivo è importante leggere bene il contratto di mobilità, le tabelle di valutazione dei titoli e le importantissime note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio. Scriviamo qualche curiosità sulle dichiarazioni dell’anzianità di servizio: per esempio , bisognerebbe sapere che l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, dovrebbe valere sol 3 punti e non 6, come qualche distratto fa risultare nell’allegato D (dichiarazione personale dell’anzianità di servizio) , ignorando la norma.
Bisognerebbe sapere anche che gli anni di servizio pre-ruolo, svolto
in scuole statali, prestato per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale, valgono solo 3 punti, ma questi non dovrebbero
essere valutati, se non sono rispettate le condizioni temporali
appena dette. Un’altra importante osservazione da fare è quella del
docente che abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia,
il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del
punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a
condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia
prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario
l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito
alcun punteggio. |