Il dirigente scolastico non può
negare di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 2.1.2013 Arriva da Campobasso una sentenza del giudice del lavoro nella quale emergono quattro certezze al riguardo delle ferie e dei permessi retribuiti: 1. Il Ds non ha alcun potere discrezionale; 2. Il Ds può solo controllare formalmente la domanda e la documentazione allegata; 3. Il Ds non può comparare le esigenze scolastiche con quelle dell’Insegnante; 4. Il Ds non deve verificare l’esistenza di costi aggiuntivi e la possibilità di sostituire l’insegnante che si avvale delle ferie o del permesso con altro personale in servizio. Quindi, con questa sentenza civica votata al rispetto del contratto, le ferie e i permessi retribuiti durante l'anno scolastico, in periodi di attività didattica, non sono più un problema: il giudice del lavoro ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di diniego di un dirigente scolastico di Campobasso. Il docente, come previsto dall’art. 13 Ccnl 2006-2009 ha diritto ad usufruire, durante l’anno scolastico di 6 giorni di ferie ed inoltre può fruire, secondo l’art. 15, di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari presentando semplice domanda, corredata di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, senza attendere la concessione del dirigente scolastico, che è obbligato a prendere atto della richiesta ed ha solo il compito di controllare la correttezza formale della domanda e dell’autocertificazione. Tale diritto è stato riconosciuto dal giudice del lavoro del tribunale di Campobasso su ricorso di un insegnante assistito e sostenuto, nella fase stragiudiziale e giudiziale, dal sindacato FGU-Gilda insegnanti. Il nuovo anno, con questa sentenza, si apre all’insegna del rispetto delle norme contrattuali, troppo spesso vituperate negli anni passati. |