Riammissione in servizio: di L.L. La Tecnica della Scuola, 10.1.2013 Chi può presentare l’istanza e come Come ogni anno, entro il 15 gennaio è possibile presentare domanda per la riammissione in servizio, a decorrere dall’anno scolastico successivo. Questa scadenza riguarda il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e Ata cessato dal servizio per dimissioni volontarie, per dispensa per malattia, per superamento del periodo di comporto o a causa di infermità non dipendenti dalla causa di servizio. Le domande devono essere presentate ai dirigenti dei competenti ambiti territoriali delle provincia scelta (ex Usp). Devono contenere, oltre ai dati anagrafici, la sede di titolarità al momento della cessazione, la tipologia di insegnamento, la classe di concorso (per i docenti delle superiori) o il profilo professionale (per gli Ata), la causa della cessazione, i motivi per cui si richiede la riammissione, le preferenze sulle sedi e il proprio assenso (o diniego) ad accettare un’assegnazione d’ufficio nel caso in cui le sedi prescelte non fossero disponibili. Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile ai fini delle valutazioni che l’Amministrazione deve effettuare per l’adozione del provvedimento di riammissione. |